A partire dal 1° gennaio 2019, entrerà in vigore la fattura elettronica obbligatoria tra privati e verso i consumatori.
Molte sono le domande e i dubbi di imprese e partite IVA ma, superata la barriera di questo notevole cambiamento, la fattura elettronica potrebbe essere un primo passo per un’evoluzione estremamente positiva del sistema fiscale e imprenditoriale italiano che oggi in Europa è pioniere in questo campo. Tramite questo articolo analizzeremo tutti gli aspetti della fatturazione elettronica: dai rischi ai vantaggi, dall’emissione all’invio.
L’ERA DEL DITIGALE
Tutte le fatture emesse dal 1° Gennaio 2019 da imprese e professionisti (escludendo rare eccezioni*) sia nei confronti di:
- soggetti passivi residenti o stabiliti (B2B);
- consumatori finali (B2C);
dovranno essere fatture elettroniche con dei requisiti tecnici specifici.
LA FATTURA NON SARÀ PIÙ ANALOGICA (cartacea) AVRÀ VALENZA SOLO QUELLA ELETTRONICA
FE : documento contenuto in un file informatico costituito da un record standardizzato in formato XML.
*soggetti in regime dei minimi, forfettari e soggetti non residenti che SOLO verso la PA hanno obbligo alla fatturazione elettronica come gli altri.
COME DEVE ESSERE LA FATTURA ELETTRONICA?
La fattura elettronica deve essere:
- Sottoscritta digitalmente (solo per la PA): per avere la certezza della data di emissione, della provenienza della fattura e della sua immodificabilità da parte del destinatario;
- Trasmessa telematicamente: utilizzando un sistema di interscambio, nella specie quello gestito dall’Agenzia delle Entrate (in sigla SdI);
- Archiviata elettronicamente: in un sistema che dia garanzia di conservazione e di immodificabilità del contenuto.
EMISSIONE E INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica non cambia le regole generali di emissione della fattura (articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972), secondo cui la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, così come fissato dalla normativa.
In particolare:
- le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione, se riguardano beni immobili, oppure della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
La fattura cartacea si considera emessa quando viene consegnata o spedita al cliente,
MENTRE
La fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa e messa a disposizione del cliente, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate
TEMPI DI INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica debba essere inviata al Sistema di Interscambio, in alcuni casi, entro termini particolarmente ristretti.
Ad esempio, una consulenza legale si considera effettuata al momento del pagamento e la fattura elettronica va emessa entro le 24 del giorno in cui avviene il pagamento, così come una cena al ristorante pagata alle 23 di sabato sera deve essere fatturata entro le 24.
Per porre rimedio alle difficoltà pratiche di rispettare tale obbligo, il decreto fiscale (Dl 119/2018) interviene con due mosse:
- dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2019, non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo o comunque le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. L’emissione tardiva della fattura allungherà anche i tempi della detrazione;
- dal 1° Luglio 2019, cambia la regola generale e la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Comunque, nel caso in cui la data di emissione sia diversa da quella di effettuazione, tale data andrà indicata in fattura
CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
In tema di conservazione la circolare 13/E/2018 ha chiarito che la fattura elettronica oltre ad essere conservata nel formato in cui è stata generata (XML) potrà essere conservata nel rispetto dei requisiti fissati dal Codice dell’amministrazione digitale, (Cad, Dlgs 82/2005) in particolare per quanto riguarda:
- l’apposizione della marca temporale opponibile ai terzi;
- l’accessibilità ed estrazione dei documenti;
- l’immodificabilità degli stessi.
Questo può avvenire in due modi:
- Conservazione gratuita tramite i servizi WEB dell’AdE con apposita convenzione (ad oggi la durata di accessibilità immediata è di 2 anni);
- Conservazione a pagamento tramite intermediario (Software House, Provider o Professionista Abilitato), con apposita delega.
QUAL È LA SOLUZIONE MIGLIORE PER GESTIRE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA?
Dato l’imminente cambiamento nel mondo della fatturazione, ogni Organizzazione, Azienda o Impresa dovrà dimostrare di possedere un’idonea Conformità alla fatturazione elettronica: grazie al Supporto dei nostri Consulenti Specializzati, potrai rispettare perfettamente il nuovo Regolamento ed evitare rischi e sanzioni.