

La legge n.145/2018 ha previsto per i contribuenti (solo persone fisiche) che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica la possibilità di estinguere i debiti dovuti all’Agente della Riscossione con delle aliquote agevolate, stralciando il resto dell’importo dovuto.
Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il provvedimento e come aderirvi.
1. In cosa consiste
La legge n. 145/2018 ha previsto un provvedimento che permette di estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
2. Chi può aderire
Possono aderire solo persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica e che hanno un ISEE non superiore a 20.000 euro.
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, purché sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.
3. Scadenza della presentazione della domanda
La domanda va presentata entro il 30/04/2019 e il modello per la domanda è disponibile presso il sito dell’Agenzia delle Entrate.
4. A quale tipologia di debiti si riferisce
Rientrano all’interno del provvedimento le seguenti tipologie di debiti:
- Omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- Omessi versamenti derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
5. Periodo di riferimento
Riguarda i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
6. Come versare
Chi decide di aderire può scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
7. In cosa consiste l’agevolazione
L’agevolazione per lo stralcio del debito prevede tre livelli di aliquote in base al valore dell’ISEE del contribuente:
- Chi ha un ISEE fino a 8500 euro, paga il 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
- Chi ha un ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro, paga il 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
- Chi ha un ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro, paga il 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
- Chi ha un ISEE superiore a 20.000 euro non può aderire al saldo e stralcio ma può comunque fare richiesta per le agevolazioni previste dalla Rottamazione-Ter.
8. Casi particolari
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 .
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.
Cosa succede dopo la presentazione della domanda?
9. Accoglimento
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- Il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.
10. Diniego
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.
Richiedi una consulenza al nostro studio per valutare se la vostra situazione debitoria, qualora presente, possa essere risolta con il provvedimento del saldo e stralcio e procedere con l’inoltro della domanda all’Agenzia delle Entrate.
Dott.ssa Cinzia Cerbino