1. Da quando grava l’obbligo di emissione della fattura elettronica?
Come detto, l’obbligo grava dal 1 gennaio 2019. I titolari di partita Iva dovranno, dunque, emettere il documento in formato digitale XML tramite il Sistema di interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che una fattura risulterà emessa solo nel momento in cui verrà inviata al Sistema di Interscambio e supererà i relativi controlli.
2. Su chi grava l’obbligo di emissione della fattura elettronica?
L’obbligo grava sui soggetti titolari di partita IVA (salvo alcune precisazioni che verranno fatte di seguito), nei confronti di soggetti titolari (B2B) e non titolari di partita IVA (B2C). (“Come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.”).
L’operatore, quindi, senza fare alcuna distinzione al destinatario della prestazione, ha l’obbligo di emettere la fattura elettronica tramite invio della stessa al sistema di interscambio. Detta fattura sarà consultabile per il destinatario all’interno dell’apposita area presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, se il destinatario non è soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica, sarà suo diritto ottenere al momento dell’emissione della fattura una copia in formato analogico o elettronico della stessa.
Infine, se intende comunque aderire al sistema di fatturazione elettronica (con relativo obbligo di conservazione per 10 anni) potrà, altresì, decidere di ricevere le fatture emesse dai suoi fornitori comunicando un indirizzo PEC. (“tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio”).
Ovviamente, nel caso di discordanza tra fattura inviata allo SdI e copia cartacea consegnata, prevarrà quanto indicato nella fattura in formato digitale (salvo prova contraria).
3. In quali tempi bisognerà procedere all’emissione della fattura elettronica?
- Dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 giugno 2019, sarà possibile emettere la fattura elettronica dal momento in cui è effettuata l’operazione fino a giorno precedente a quello di liquidazione d’imposta;
- A partire dal 1° luglio 2019, si dovrà emettere la fattura elettronica entro il termine dei dieci giorni successivi (novità introdotta con il DL n. 119/2018).
Si sconsiglia di seguire la prassi di molti gestori che, proprio per via della mancanza di sanzioni applicabili per i primi sei mesi del 2019 (articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015), stanno ritardando nell’adeguarsi al nuovo regime. Infatti, in mancanza di emissione della fattura elettronica nessun costo sarà deducibile.
4. Chi sono i soggetti non obbligati ad emettere la fattura elettronica?
Ad oggi, i soggetti non obbligati all’emissione della fattura elettronica sono:
- Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario;
- Le Associazioni sportive senza scopo di lucro, che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi per un importo superiore ad euro 65.000,00;
- Gli operatori sanitari (medici, farmacie, etc.) tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
- I piccoli produttori agricoli (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972);
- Gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia.
Come detto, per tali soggetti, l’esenzione dalla fatturazione elettronica riguarda soltanto il ciclo attivo (l’emissione), essendo anch’essi assoggettati all’obbligo di ricezione delle fatture in formato elettronico.
Tali soggetti, inoltre, non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute nel caso in cui non comunichino al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.
Un problema che è stato sollevato, riguarda l’utilizzo del documento cartaceo ai fini della registrazione dei costi sostenuti. Infatti, i soggetti esentati dall’obbligo di fatturazione elettronica avranno la possibilità di ottenere una copia cartacea delle fatture emesse.
In tal caso, è sempre opportuno verificare la corrispondenza tra il documento cartaceo e quello presente nell’apposita area dell’Agenzia delle Entrate. Ciò, si ribadisce, poiché in caso di incongruenza tra i due documenti, avrebbe prevalenza quello inviato allo SdI.
Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci. Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.
Al momento, esistono dei programmi o delle applicazioni, in grado di leggere gratuitamente il formato Xml delle fatture elettroniche.
5. Cosa fare se l’operatore non invia la fattura elettronica allo SdI?
Se l’operatore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto, il destinatario della prestazione non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
In tal caso, sarà possibile procedere con l’emissione di un’autofattura.
Si tratta, infatti, di un documento fiscalmente rilevante che il soggetto passivo (professionista o impresa), sia azienda che persona fisica, va ad emettere nei confronti di se stesso.
Detta possibilità è prevista dall’articolo 6, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 471/97 nel caso di:
- Mancata ricezione della fattura dal proprio fornitore entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione;
- Ricezione di una fattura irregolare;
In questo modo, pur non avendo ricevuto regolare fattura sarà possibile regolarizzare l’operazione e portare in detrazione l’IVA:
- Decorsi 4 mesi dall’operazione, entro i 30 giorni successivi;
- Entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare.
6. Nel caso di superamento in corso d’anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l’obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate?
Si, l’operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.
Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2)?
È stato precisato dall’Agenzia delle Entrate che per la nota di variazione si può utilizzare la “fattura semplificata”. In particolare, sarà necessario:
- Inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo; valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l’importo della variazione;
- Non valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> della rappresentazione tabellare). Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il campo “Dati Fattura Rettificata” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Dati della fattura”.
7. Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?
Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.
Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”.
Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018:
- Nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
- Valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI;
- Consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio.
Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.
8. È possibile per un operatore utilizzare un apposito indirizzo PEC esclusivamente alla fatturazione elettronica, piuttosto che quello indicato nel Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?
L’Agenzia delle Entrate ammette certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata – www.inipec.gov.it).
È inoltre consentito trasmettere e/o ricevere le fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) di un intermediario o di soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate.
Il Sistema di Interscambio, infatti, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica. Occorrerà solo registrare nel portale dell’Agenzia delle Entrate (area “Fatture e Corrispettivi”) l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove si intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche.
9. Cosa devono rilasciare gli esercenti commercio al dettaglio avendo a disposizione sei mesi per trasmettere la fattura allo SdI?
È stato osservato che l’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]».
Al contempo, in assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).
Ciò posto, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, vi sono due alternative:
- In caso di fattura differita, sarà possibile emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita”. In tal caso, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;
- In caso di fattura immediata, si dovrà trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.
L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture, ed un altro operatore IVA.
10. Come procedere nel caso di fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
Come detto, l’obbligo di fatturazione elettronica scatta, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 ed è legato all’effettiva emissione della fattura.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.
Se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
Se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.
11. Fattura differita, cos’è e quando è consentita?
La fattura differita è una fattura emessa in un tempo diverso rispetto a quando viene effettuata l’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 è ancora possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”
In particolare, tale modalità di fatturazione, consente l’emissione di una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.
L’operatore al momento dell’emissione dovrà aver cura di:
- Emettere al momento dell’operazione, un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- Datare la fattura elettronica con la data di emissione, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- Far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di riferimento dell’operazione.
Per quanto riguarda i DDT (documenti di trasporto), è stato altresì specificato dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 18/E del 24 giugno 2014) che, nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97, senza necessità di allegazione degli stessi. Infatti, i DDT potranno essere conservati in maniera cartacea.
È anche possibile allegare i DDT alla fattura elettronica e, in tal caso, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura (attenzione: il singolo file fattura non dovrà superare la dimensione di 5MB).
12. È possibile emettere fattura differita anche per le c.d. “fatture proforma” o “avvisi di parcella”?
È stato evidenziato che è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.
Inoltre, come nel caso della cessione dei beni, sarà possibile utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata (ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale) per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.
Avv. Fabrizio Zenobio