Le recenti disposizioni normative in materia di fatturazione elettronica hanno sollevato diversi dubbi rispetto alle modalità operative con cui adempiere all’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo, soprattutto in riferimento alle operazioni “escluse, esenti e non soggette” all’IVA.
Documenti soggetti a Marca da Bollo
Risultano soggetti all’apposizione della marca da bollo (€ 2,00), tutti i documenti di importo superiore ad € 77.47 e nel caso presentino sia importi soggetti ad IVA che importi esenti, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo è da considerarsi solo l’importo non assoggettato ad Iva se ovviamente superiore ai 77,47 € (risoluzione 98/E/01).
Le operazioni devono riguardare:
- Le operazioni “fuori campo IVA” per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 d.P.R. 633/72), territoriale (Art. da 7 a 7-septies d.P.R. 633/72);
- Le operazioni “escluse” a norma dell’Art. 15 del d.P.R 633/72, le quali presentano una connotazione prettamente tecnica ed hanno ad oggetto:
- 1. importi dovuti a titolo di interessi di mora, di penalità per ritardi o di altre irregolarità non concordati dalle parti;
- 2. beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali;
- 3. somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto di terzi, purché regolarmente documentate e concordate preventivamente;
- 4. importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
- 5. somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA.
- Le operazioni “esenti” a norma dell’Art. 10 del d.P.R. 633/72, le quali si riferiscono a fattispecie rilevanti ai fini sociali oppure ad esigenze legate all’equilibrio della tassazione. Tali circostanze di esenzione possono essere ricondotte alle macro aree:
- 1. prestazioni sanitarie;
- 2. attività educative e culturali;
- 3. operazioni relative a riscossione di tributi;
- 4. esercizio di giochi e scommesse;
- 5. prestazioni di mandato e mediazione;
- 6. operazioni in oro;
- 7. specifiche operazioni immobiliari.
- Le operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (cosiddette esportazioni indirette Art. 8 lett. c) d.P.R. 633/72);
- Le operazioni effettuate dai soggetti passivi che aderiscono ai regimi agevolati: minimi (introdotti dall’Art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011) e forfettari (disciplinati dall’Art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificata dalla Legge n.208/2015 e dalla Legge n.145/2018).
Modalità di assolvimento dell’imposta
L’imposta di bollo sui documenti informatici è corrisposta con modalità esclusivamente telematica e secondo quando previsto dall’Art. 17 del d.Lgs. n. 241/1997:
- Per le fatture elettroniche dal 1° Gennaio 2019 inoltre, il bollo è assolto in modalità virtuale senza necessità di preventiva autorizzazione (come invece era previsto fino al 31 dicembre 2018 e tutt’ora in vigore per le fatture analogiche);
- Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo (ad esempio, nel caso del I trimestre 2019 l’imposta dovrà essere versata entro il 20 Aprile 2019).
A tal fine, l’Agenzia delle entrate si farà carico di determinare l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati inseriti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Ad oggi, quindi, l’area riservata Fiscoline/Entratel rappresenta per ogni impresa/professionista non solo una modalità per gestire la propria posizione fiscale, ma uno strumento necessario per configurare la propria attività in seguito all’introduzione della fatturazione elettronica.
Senza tale accesso, diventa complicato e farraginoso gestire la propria fatturazione attiva e passiva e non si beneficia della nuova semplificazione introdotta, che consente di versare l’imposta di bollo:
- Attraverso il servizio presente nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale;
- Attraverso il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.
Inserimento del Bollo in Fattura
Il soggetto emittente fattura dovrà semplicemente indicare nella compilazione della fattura che il documento è soggetto a imposta di bollo, ed indicare “SI” nella sezione “Bollo Virtuale” o selezionare il relativo pulsante (switch on), a seconda del programma di redazione che si utilizza.
L’obbligo di apporre il bollo in fattura è in capo al soggetto che emette il documento, pertanto nel caso in cui decida di addebitare il costo al proprio cliente, può procedere ad effettuare la rivalsa aggiungendo una stringa in fattura con l’indicazione del bollo e dell’importo (attualmente pari a 2.00€).
Sanzioni
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’imposta di bollo dovuta sin dall’origine determina, oltre al versamento del tributo, una sanzione amministrativa che va dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta (quindi da 1 a 5 volte in più).
Dott.ssa Giulia Minuzzo