Vi siete chiesti quanto può essere conveniente nel 2019 l’acquisto di un auto aziendale? Oppure siete interessati a valutare i possibili vantaggi/svantaggi dei leasing finanziari o di noleggio a lungo termine?
Per rispondere a queste domande è bene avere chiari due concetti fondamentali: la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva sull’acquisto.
Per deducibilità si intende la possibilità di sottrarre un determinato importo dal reddito prima di calcolare l’imposta da pagare (IRPEF nel caso di persone fisiche; IRES per le società);
Per detraibilità invece ci si riferisce a somme da portare direttamente in diminuzione dell’imposta (con il meccanismo di compensazione dell’Iva a credito e dell’Iva a debito).
Quale importo è possibile dedurre dal reddito?
Per quanto riguarda gli autoveicoli quindi, l’Art. 164 del T.U.I.R. definisce i limiti di deduzione, individuando percentuali diverse a seconda dell’effettivo utilizzo del veicolo nell’esercizio d’impresa:
- 100% deducibilità – per le autovetture e gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell’attività imprenditoriale, fermo restando l’onere di dimostrare tale modalità di impiego in capo al contribuente;
- 20% deducibilità – per le autovetture e gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli il cui utilizzo è considerato “promiscuo“, ovvero in parte riconducibile all’attività professionale e in parte afferente la sfera privata. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa ad un solo veicolo; mentre se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
- 70% deducibilità – per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
La percentuale sale all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
Ha senso acquistare autoveicoli di importo rilevante?
E’ importante tenere presente che, oltre alla percentuale del costo di acquisto che si può portare in deduzione dal reddito, esiste un valore massimo rilevante per il legislatore fiscale, che ad oggi è pari a:
Autovetture e Autocaravan | Motocicli | Ciclomotori | |
Acquisto/Leasing | 18.075,99 € | 4.131,65 € | 2.065,82 € |
Noleggio Lungo termine | 3.615,19 € | 774,68 € | 413,16 € |
Per gli agenti o rappresentanti di commercio gli importi sono elevati rispettivamente ad euro 25.822,84 per l’acquisto/leasing degli autoveicoli e ad euro 5.164,57 per il noleggio a lungo termine.
Le differenze risultanti dall’effettivo costo di acquisto del veicolo/canoni di leasing sostenuti e tali limiti non saranno presi in considerazione. Ogni anno quindi, il costo ammesso in deduzione sarà pari all’importo di acquisto (entro i limiti indicati) moltiplicato per la relativa percentuale di deducibilità ed in base alla disciplina di ammortamento prevista dall’Art. 102 del T.U.I.R.
Facciamo un esempio pratico:
Autoveicolo acquistato in data 1/04/2019 valore: 20.000,00 € + Iva 4.400,00 €.
Il costo massimo fiscalmente riconosciuto è 18.075,99 € pertanto la differenza (1.924,01 € sarà irrilevante).
Ipotizzando un uso non esclusivo del veicolo la % di deducibilità ammessa sarà pari al 20%. Pertanto il massimo che si potrà dedurre sarà 18.075,99 € x 20% = 3.615,198 €
Essendo il veicolo un bene materiale con utilità pluriennale il costo di acquisizione andrà ripartito in più esercizi, in proporzione al suo deterioramento e al suo consumo (c.d. ammortamento) secondo le tabelle ministeriali del D.M. del 31/12/88.
Nel caso degli autoveicoli il coefficiente è il 25% (4 anni), dimezzato per il primo anno in cui si inserisce la deduzione (Art. 102 c. 2 T.U.I.R.).
In sintesi quindi: 3.615,19 : 4 = 903,79 € quota massima annuale deducibile
1° anno: 451,89 € (50% della quota massima deducibile)
2° anno: 903,79 €
3° anno: 903,79 €
4° anno: 903,79 €
5° anno: 451,89 €
Quanta parte di Iva è possibile detrarre?
Per quanto riguarda la detraibilità dell’Iva, l’Art. 19 bis.1 del D.P.R 633/72 definisce le caratteristiche in base a cui si applicano le percentuali di detrazione:
- 100% detraibilità – per l’imposta relativa all’acquisto di veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione e in ogni caso quando formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (taxi, noleggio auto, etc.);
- 40% detraibilità – per l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore (diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e’ superiore a 8) per i quali l’utilizzo avviene in modo “promiscuo” (parte per l’attività, parte nella sfera privata).
- Totale indetraibilità – per motocicli ad uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;
Pertanto, in base alle percentuali indicate, l’acquisto di un automobile determinerà un importo di Iva a credito che potrà essere portato in compensazione nella liquidazione periodica Iva relativa al trimestre/mese in cui è avvenuta l’operazione. Rimane in capo al contribuente, l’onere di dimostrare che il mezzo è utilizzato solo ai fini aziendali quando si decide di detrarre l’imposta al 100%.
Tornando all’esempio:
Autoveicolo acquistato in data 01/04/2019 valore: 20.000,00 € + Iva 4.400,00 €.
Ipotizzando un uso non esclusivo del veicolo la % di detraibilità ammessa sarà pari al 40%. Pertanto per il trimestre di riferimento si avrà un importo di Iva a credito pari ad € 1.760,00 (4.400,00 x 40 %) relativo all’operazione di acquisto dell’autovettura.
Conclusioni
Per concludere quindi, in merito alla convenienza nell’acquistare/noleggiare un autoveicolo con la propria partita IVA occorre prestare attenzione a quale categoria di veicoli si sta pensando e quale sarà l’utilizzo effettivo che se ne farà. Va ricordato che tutta la parte di costi considerati “indeducibili” e dell’Iva cosiddetta “indetraibile” in sede di determinazione del reddito d’impresa verrà ricondotta nella base imponibile su cui verranno calcolate le imposte.
E’ importante farsi consigliare dal proprio consulente aziendale sulla tipologia di bene e sulle modalità di acquisto in modo da affrontare la scelta con la consapevolezza di quali saranno gli effetti reddituali e fiscali sulla propria attività imprenditoriale.
Dott.ssa Giulia Minuzzo