NEL 2019 ANCHE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE SARA’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLA CEDOLARE SECCA.
Segnaliamo all’attenzione dei lettori, un’importante novità, introdotta con la Legge di bilancio del 2019 (Legge n. 145 del 2018), in tema di contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale (categoria C/1).
Prevede infatti l’art. 1, comma 59, della suddetta Legge di bilancio, la possibilità, in alternativa rispetto al regime ordinario, di assoggettare i contratti di locazione ad uso commerciale al regime della cedolare secca.
Tale regime, già applicabile nel caso di locazioni ad uso abitativo, consente al locatore di usufruire dell’aliquota del 21 per cento sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
Si tratta di un’importante novità che favorisce, in molti casi, considerevoli vantaggi dal punto di vista fiscale.
Requisiti per l’applicazione della cedolare secca
Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti necessari:
- deve trattarsi di unità immobiliare classificata nella categoria catastale “C/1 negozi e botteghe”.
- la superficie dell’immobile, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locate congiuntamente, non deve essere superiore a 600 metri quadrati;
- la locazione deve essere effettuata al di fuori dell’esercizio di impresa, arti o professioni. La novità riguarda, infatti, esclusivamente i proprietari persone fisiche titolari di diritti di proprietà od altri diritti (es. usufrutto), su immobili detenuti privatamente.
- deve trattarsi di contratti di locazione ad uso commerciale stipulati nel corso del 2019.
Dunque, stando alla lettera della norma, sono esclusi i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2019 (salvo quanto verrà precisato) e quelli che saranno conclusi a partire dal 1° gennaio 2020.
Inoltre, per evitare di eludere la normativa, non è applicabile la cedolare secca ai contratti stipulati nel 2019, qualora, alla data del 15 ottobre 2018, risulti in corso tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile un contratto non scaduto, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. In tal caso, solo per i contratti scaduti e/o stipulati successivamente al 15 ottobre del 2018, sarà consentito risolvere consensualmente il contratto per stipularne uno nuovo e beneficiare del regime della cedolare.
Cosa comporta l’applicazione della cedolare secca?
- la corresponsione di un’aliquota fissa del 21% sul canone di locazione annuo stabilito nel contratto. Il reddito assoggettato a cedolare è, infatti, escluso dal reddito complessivo ai fini IRPEF. Inoltre, sul reddito in questione e sulla cedolare stessa non possono essere portati in detrazione oneri deducibili e altri costi imputabili all’immobile;
- non saranno dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo (continuerà, invece, a dover essere corrisposta l’imposta di cessione);
- non sarà applicabile l’aggiornamento del canone annuale di locazione in base all’ISTAT;
Come si esercita l’opzione per la cedolare secca?
È possibile optare per la cedolare secca, sia al momento della registrazione del contratto, sia negli anni successivi (l’opzione va esercitata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale). Basterà compilare e presentare il nuovo modello RLI predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, se l’opzione non viene esercitata al momento della registrazione del contratto, saranno dovute le imposte di registro e di bollo che, anche in caso di opzione successiva, non saranno rimborsabili.
È, altresì, possibile revocare l’opzione già esercitata, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente.
In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione della proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.
In caso di risoluzione del contratto, l’imposta di registro non sarà dovuta se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca.
Avv. Fabrizio Zenobio