Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato con il D.lgs. 14/2019 in attuazione della legge delega (L. 155/2017), nasce dall’esigenza di riformare in modo organico ed unitario la materia delle procedure concorsuali e delle crisi da sovraindebitamento. Importanti le novità e gli obblighi per almeno 140.000 nuove S.r.l. a seguito delle modifiche introdotte dalla normativa.
Gli obiettivi della Riforma
Lo scopo principale della Riforma è individuare tempestivamente i sintomi della crisi e porvi rimedio prima che sia necessario il ricorso alle procedure fallimentari. Il decreto infatti, interviene sugli istituti riformulandoli anche dal punto di vista terminologico:
- il termine “fallimento” è modificato in ⇒ liquidazione giudiziale;
- la denominazione “fallito”è sostituita da ⇒ debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
- la definizione “procedura fallimentare” è rinominata ⇒ procedura di liquidazione giudiziale;
L’obiettivo di semplificare il sistema normativo nel suo complesso e di migliorare l’efficienza del sistema economico per renderlo più competitivo, viene perseguito inserendo una serie di contromisure azionate dagli organi di controllo delle imprese, allo scopo di segnalarne immediatamente lo stato di crisi o di insolvenza.
Per insolvenza si intende “lo stato del debitore che […] non e’ piu’ in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (Art. 2, comma 1, lett. b); mentre per stato di crisi si fa riferimento ad uno “stato di difficolta’ economico-finanziaria attuale che rende anche solo probabile la futura insolvenza del debitore” (Art. 2, comma 1, lett. a).
Gli indicatori della crisi
Gli indicatori di crisi sono rappresentati da squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, valutati secondo le caratteristiche specifiche dell’impresa ed in base alla data di costituzione e di inizio dell’attività. Tali aspetti risultano indagabili attraverso la costruzione di appositi indici che diano evidenza:
- della sostenibilita’ dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
- delle prospettive di continuita’ aziendale;
Per queste finalità, sono considerati significativi gli indicatori che misurano la sostenibilita’ degli oneri dell’indebitamento e l’adeguatezza del capitale proprio rispetto a quelli di terzi (banche, finanziatori, etc.),. Costituiscono altri indicatori di crisi anche i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, sulla base di quanto previsto dall’Art. 24 dello stesso decreto.
Le novità per gli organi di controllo
La Riforma ridisegna i compiti e le responsabilità nonché ridefinisce gli assetti organizzativi dell’impresa, affidando all’organo di controllo (Sindaco/Collegio Sindacale) o al revisore il compito di monitorare lo “status” della società ed informare tempestivamente gli amministratori dell’esistenza di fondati indizi di crisi.
In caso di comportamento omissivo o inadeguato da parte di questi ultimi, gli organi di controllo e il revisore hanno l’obbligo di attivarsi, segnalando direttamente l’emergenza all’organismo di composizione della crisi (OCRI).
L’OCRI è l’organismo di composizione della crisi d’impresa istituito dalla Riforma che ha il compito di ricevere le segnalazioni e gestire la fase di allerta, nonché il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese.
Risulta evidente quindi, che il compito di verificare l’assetto organizzativo dell’impresa, già previsto in base alle specifiche attribuzioni e competenze, viene potenziato ulteriormente con un obbligo di segnalazione “esterna” dello stato attuale o imminente della crisi societaria.
L’ambito di applicazione
Gli strumenti di segnalazione e allerta del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza sono rivolti espressamente alle PMI.
Risultano pertanto escluse le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le societa’ con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Sono definite “grandi imprese”, in base all’ Art. 3 della direttiva 2013/34/UE, le società che alla data di chiusura del bilancio superano almeno 2 dei seguenti limiti numerici:
- a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
Gli strumenti di allerta
Tra gli strumenti di allerta previsti dalla disciplina, rientrano:
- gli obblighi di segnalazione degli indizi di crisi posti a carico dei soggetti qualificati – tra cui l’organo di controllo o il revisore;
- gli obblighi organizzativi a carico dell’imprenditore, che come prevede espressamente l’Art. 3 del decreto, ha il dovere di “adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”; dotando l’impresa di un assetto organizzativo adeguato, ai sensi del riformato Art. 2086 del Codice Civile.
Le responsabilità penali
Dal punto di vista penale gli obblighi in capo agli organi societari implicano la possibilità di incorrere in fattispecie rilevanti in base a quanto disposto dall’ Art. 330 del decreto, rubricato “Fatti di bancarotta semplice”, il quale prevede:
la reclusione da sei mesi a due anni a carico dei soggetti (amministratori, sindaci, liquidatori) che “hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge”.
Configurandosi come vera e propria violazione di legge pertanto, l’inosservanza delle disposizioni può determinare il concorso di colpa di sindaci e revisori e renderli soggetti alla pena descritta, fatto salvo un comportamento fraudolento punibile invece ai sensi dell’Art. 329 (Fatti di bancarotta fraudolenta).
La tempestività della segnalazione invece, in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell’Art. 14, può esonenare dalla responsabilità solidale gli organi di controllo societari e preservarli da tali conseguenze pregiudizievoli.
Le nuove S.r.l. investite dalla Riforma
In qualità di elemento centrale della Riforma, gli obblighi prescritti agli organi di controllo societari vengono estesi ad una platea più ampia di destinatari. L’Art. 379 del D.lgs. 14/219 in particolare, rubricato “Nomina degli organi di controllo” amplia nelle società a responsabilità limitata le ipotesi di nomina degli organi di controllo interno e dei revisori.
La versione riformata dell’Art. 2477 del Codice Civile infatti, prevede che siano obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore le società che per due esercizi consecutivi, abbiamo superato uno dei seguenti limiti:
- 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unita’.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi non è stato superato alcuno dei predetti limiti.
L’entrata in vigore e l’obbligo di adeguamento
L’entrata in vigore dell’Art. 379 è prevista per il 30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (14/02/2019).
Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del suddetto articolo (ovvero il 16/03/2019) devono provvedere ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni previste entro 9 mesi.
Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi.
Conclusioni
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza riforma la Legge fallimentare del 1942, ridisegnando le procedure fallimentari, inserendo nuovi compiti, nuove responsabilità ed indicando specifici parametri di valutazione. Per l’entrata in vigore nel suo complesso, bisognerà attendere 1 anno e mezzo.
Ciò nonostante, le professionalità richieste dal nuovo Codice, siano esse attribuibili all’organo di controllo interno piuttosto che ad un consulente aziendale esterno, richiedono competenze in materia di assetti organizzativi, gestione del rischio, sistemi informativi e controllo di gestione; settori ai quali le imprese dovranno guardare sempre con maggior interesse e attenzione.
Dott.ssa Giulia Minuzzo