Come è noto, dal 1°luglio 2019 scatta l’obbligo per l’invio dei corrispettivi telematici. I commercianti al minuto e i soggetti assimilati devono rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale, memorizzando e trasmettendo i relativi dati all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni. L’obbligo riguarda:
- dal 1° luglio 2019 solo i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti indicati, indipendentemente dal fatturato.
Quali sono le novità?
Dato il clima caotico che si è venuto a creare in vista dell’imminente adempimento, il legislatore è intervenuto in materia, stabilendo che:
per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione dei corrispettivi telematici entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermorestando i termini di liquidazione dell’IVA (L. 28 giugno 2019, n. 58).
Volendo fare un esempio pratico, i corrispettivi del mese di luglio possono essere inviati telematicamente entro il 31 agosto 2019 (posticipato al 2 settembre perchè festivo), ma la liquidazione mensile dell’IVA deve comunque essere versata entro il 20 agosto 2019.
E chi non possiede ancora un registratore telematico (RT)?
Nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi sono attivi due nuovi servizi utilizzabili da pc, tablet e smartphone.
1) Documento Commerciale Online
Tramite la procedura web, i soggetti interessati potranno:
predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.
Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).
L’uso della procedura è molto semplice e i passaggi da compiere sono come quelli che si effettuavano quando si redigeva una ricevuta fiscale.
Una volta entrato, l’operatore Iva dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).
Il documento potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest’ultimo è d’accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica. Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione.
N.B. La procedura web “Documento commerciale online” può essere utilizzata solo dall’operatore IVA che opera per “se stesso” e non è ad oggi un servizio che rientra tra quelli coperti da delega, quindi l’intermediario non la può utilizzare.
2) Corrispettivi telematici per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)
Con questo servizio, gli esercenti possono ottemperare agli obblighi attualmente previsti, anche nei casi in cui non siano ancora dotati di un Registratore telematico.
I dati da trasmettere sono:
- P.IVA esercente
- Data del corrispettivo giornaliero
- Imponibile totale del corrispettivo giornaliero (al netto di resi/annulli)
- Aliquota e Imposta ovvero ventilazione (in tal caso l’importo del corrispettivo sarà al lordo IVA).
Prima di effettuare la prima trasmissione è consigliabile che l’operatore IVA si accrediti in qualità di “esercente” all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi“; oppure che deleghi l’intermediario a predisporre l’accreditamento.
La Generazione e l’invio possono avvenire secondo 2 modalità:
- mediante i canali telematici già attivi per l’esterometro ovvero l’upload nel portale Fatture e Corrispettivi, di un file XML conforme alle specifiche tecniche previste (Provvedimento Agenzia Entrate del 04 luglio 2019);
- attraverso l’inserimento manuale dei singoli corrispettivi giornalieri con l’apposita procedura web.
Si ricorda che in questo caso, i soggetti sono obbligati alla memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite le ricevute fiscali; e che l’opzione è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre.
Resta fermo l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.
Conclusioni
La trasmissione dei dati potrà essere effettuata a partire dal 30.07.2019, ed il 2° tipo di servizio per l’invio dei dati sarà accessibile sia da parte del contribuente che dall’intermediario.
Vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente per individuare quale modalità è più idonea alla vostra fatturazione e aiutarvi a prendere dimestichezza con i nuovi adempimenti, in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato il 1°gennaio 2020.