Quali contributi deve pagare un socio di S.r.l. che percepisce anche un compenso come amministratore?
Nel nostro articolo sull’obbligo contributivo per i soci di S.r.l. abbiamo affrontato le situazioni in cui sorge l’obbligo di iscrizione alla gestione autonoma INPS con il relativo versamento contributivo.
In questo articolo invece cerchiamo di fare chiarezza sull’obbligatorietà del versamento dei contributi sui compensi percepiti dal legale rappresentante che potrebbe o meno ricoprire il ruolo di socio lavoratore iscritto ad una delle gestioni autonome.
Breve premessa
Dobbiamo partire da un presupposto fondamentale: la percezione di un compenso come amministratore con il relativo versamento dei contributi alla Gestione separata INPS non autorizza il socio a prestare attività lavorativa.
La contribuzione INPS sui compensi percepiti come amministratore è frutto di un obbligo previdenziale che nasce nel solo momento in cui si decide di percepire/erogare un compenso al legale rappresentante, contribuzione versata in proporzione ai compensi percepiti/erogati.
Il compenso percepito da un amministratore di Srl deve considerarsi come remunerazione per il ruolo ricoperto e per l’attività di amministrazione svolta dal soggetto giuridico rappresentato dalla società di capitali (Srl, Srls, ecc.). Il compenso non potrà mai essere considerato come remunerazione per la prestazione lavorativa svolta in azienda sia in forma autonoma che in forma subordinata.
Abbiamo quindi fissato il primo punto fondamentale, mai confondere il ruolo dell’amministratore di Srl con il ruolo di socio lavoratore (che abbiamo spiegato ampiamente nell’articolo Obbligo contributivo per soci di Srl) così come non dobbiamo mai confondere i due regimi contributivi, anche se stiamo parlando del medesimo soggetto (che ricopre il ruolo di amministratore e socio lavoratore della Srl).
Facciamo un esempio pratico
Consolidato quindi il concetto della doppia contribuzione in caso di socio lavoratore e amministratore della Srl, l’eccezione che ci viene spesso sollevata è legata ad una doppia contribuzione in caso di percezione del compenso come amministratore, data dalla gestione commercianti (ipotizziamone una) e dalla gestione separata sul compenso. Vediamo però il meccanismo che si crea quando si decide o meno di percepire un compenso su cui versare i contributi alla Gestione separata.
Considerando che:
- Sui compensi amministratore si versa un’aliquota contributiva del 34,23% (in caso il soggetto non fosse iscritto ad altra gestione obbligatoria);
- Sui compensi amministratore si versa un’aliquota contributiva del 24% (in caso il soggetto fosse iscritto ad altra gestione obbligatoria);
- I contributi dovuti per l’esercizio di attività autonoma sono pari a 3.825,00 euro (per un reddito annuo fino a 15.878,00 euro nel 2019) ed una contribuzione aggiuntiva pari al 24,09% del reddito eccedente il minimale.
Ipotesi socio lavoratore con compenso come amministratore
Ipotizziamo il caso di un socio di Srl che sia iscritto alla gestione autonoma INPS (con reddito di 30.000 euro) e versasse i relativi contributi e che, nel medesimo tempo, ricoprisse anche il ruolo di amministratore con un compenso di 20.000 euro l’anno:
- Gestione commercianti € 3.832,45 + € 3.402 per eccedenza minimale, l’anno
- Gestione separata su compensi € 4.800,00 l’anno (versata dalla Srl di cui 1/3/ carico amministratore)
- Totale contributi € 12.034 l’anno
- i contributi alla gestione separata sui compensi sono versati dalla società, tutti gli altri dal singolo socio con F24
- Il soggetto ha percepito mensilmente un compenso come amministratore ed avrà a fine anno un reddito certificato
Ipotesi socio lavoratore senza compenso come amministratore
Ipotizziamo ora il medesimo caso di un socio lavoratore di Srl che però non percepisce alcun compenso come amministratore ma che sia iscritto alla gestione autonoma INPS (con reddito di 50.000 euro per via del mancato compenso annuo) e versasse i relativi contributi:
- Gestione commercianti € 3.832,45 + € 8.220 per eccedenza minimale, l’anno
- Totale contributi € 12.051 l’anno tutti versati dal singolo socio
- Il soggetto non ha percepito mensilmente alcun compenso come amministratore ma parteciperà ai soli utili annuali (senza possibilità di anticipazioni su tali utili)
Su cosa influisce l’erogazione o meno di un compenso all’amministratore
L’erogazione di un compenso come amministratore agisce, quindi, su:
- reddito annuo del socio ai fini contributivi
- sui contributi mensili dovuti alla gestione autonoma
- sulla possibilità di percepire importi mensili a titolo di compenso
- sulla possibilità di far versare la contribuzione in parte dalla Srl
Vantaggi e svantaggi della doppia contribuzione
Dalle ipotesi esposte emerge chiaramente che la doppia contribuzione non è sempre un fattore negativo in quanto l’aliquota agevolata riconosciuta ai soggetti iscritti alle gestioni autonome, non solo elimina quasi completamente la differenza sui contributi complessivi ma ci permette anche di spostare l’onere del versamento dal singolo socio alla società.
Va anche considerato che il singolo socio per poter versare le somme dovute a titolo di contribuzione autonoma non solo dovrà farlo autonomamente attraverso il modello F24 ma dovrà anche poter dimostrare la provenienza dei fondi utili a tale versamento. Molto banalmente, un soggetto privo di reddito non ha la capacità di dimostrare il versamento di somme a titolo di contributi INPS.
Conclusione
Un attento studio della situazione societaria complessiva potrà non solo permettere un risparmio complessivo in termini di contributi, ma anche di ottimizzare detto flusso a parità di uscite. Il problema ricorrente è quello legato alla remunerazione dei soci e degli amministratori spesso spaventati da una doppia contribuzione che poi doppia non è.
Per una consulenza in merito vai alla pagina contatti cercando di spiegare in maniera più esaustiva possibile la situazione, specificando:
- Nome società e natura (S.r.l., S.r.l.s, S.a.s., S.n.c. ecc)
- Attività svolta nel dettaglio
- Nominativo soci e relativa quota posseduta
- Nominativo amministratore unico e più nominativi (specificare se socio o meno)
- Compenso erogato ad ogni amministratore
- Tipi di rapporto di lavoro attivati e mansioni svolte dai singoli lavoratori (soci e non soci)