Incentivo per l’assunzione di lavoratori beneficiari di Naspi, cos’è, a chi spetta e come ottenerla.
Vediamo insieme in cosa consiste il c.d. “Bonus disoccupati in Naspi” per il 2019.
Cos’è?
All’interno del variegato panorama delle assunzioni agevolate presenti nel nostro ordinamento, la Legge 92/2012, all’art. 10-bis, modificato dall’art 7 del D.L. 76/2013, convertito in legge 99/2013, ha introdotto ormai da anni, un particolare incentivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari di Naspi (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego). L’incentivo è stato successivamente modificato dall’art. 24, c. 3, D.Lgs. 150/2015, tuttora in corso di validità.
A chi spetta?
L’incentivo spetta a tutti quei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari di NASPI. La misura si riferisce anche a lavoratori che – avendo inoltrato la relativa domanda – hanno diritto alla prestazione ma non l’hanno ancora percepita.
Si può inoltre accedere all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore titolare della NASPI (cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato).
Il diritto all’incentivo è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
In cosa consiste?
Consiste in un contributo pari al 20% dell’indennità mensile residua di Naspi che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
L’incentivo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
Se questo è stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (ad esempio astensione dal lavoro per sciopero, malattia o maternità), invece, l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, deve essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese.
La somma a credito dell’azienda non può essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno.
Il beneficio non può comunque superare la durata dell’indennità che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto.
Come richiedere l’incentivo
La Circolare INPS n. 175/2013 chiarisce le modalità operative per fruire del beneficio in seguito all’assunzione di lavoratori beneficiari di Naspi. Di seguito, riportiamo per punti l’iter da seguire per effettuare la richiesta di fruizione dell’incentivo:
- Trasmissione all’Inps dell’apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”. Tale dichiarazione dovrà attestare che, nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis”. La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta;
- Trasmissione alla Sede Inps presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi di un’apposita dichiarazione di responsabilità;
- Trasmissione dei documenti di cui al punto 1) e 2) alla Sede Inps di appartenenza, tramite la funzione “contatti” del cassetto previdenziale aziende selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)”.
- La Sede cui è stata inoltrata la richiesta provvederà alla definizione della stessa, determinando diritto e durata del contributo in questione. A tal fine, laddove la gestione dell’indennità Naspi del lavoratore sia di competenza di altra Sede, la Sede ricevente l’istanza aziendale provvederà a richiedere a quest’ultima i dati utili per la quantificazione del contributo a favore del datore di lavoro. L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione all’azienda tramite la funzione “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Alla comunicazione di accettazione sarà allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
- La Sede che autorizza l’azienda al beneficio provvederà, altresì, ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D” avente il significato di “azienda destinataria del contributo previsto dall’art. 2, c. 10bis L. 92/12 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di Naspi”.
Conclusioni
In questo articolo abbiamo esaminato un altro dei diversi incentivi messi a disposizione delle aziende che intendono assumere personale.