Sono passati già diversi mesi dall’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico. Alla luce del susseguirsi degli interventi normativi in materia, cosa si può fare quando una fattura elettronica viene scartata dallo SdI oppure è inviata in ritardo?
Vediamo insieme le soluzioni possibili e le sanzioni applicabili.
Quando va emessa la fattura?
Per prima cosa, occorre identificare il momento in cui si rende necessaria l’emissione della fattura, ovvero quando si considera realizzata l’operazione. Ai fini IVA, tale momento coincide con:
- la data di consegna della merce, o se precedente, l’incasso del corrispettivo per le cessioni di beni mobili;
- l’incasso del corrispettivo per le prestazioni di servizi.
L’emissione del documento può verificarsi lo stesso giorno oppure in un secondo momento rispetto alla conclusione dell’operazione, ed in questo caso possiamo distinguere:
Fattura Immediata (2 casi)
- quando il documento è emesso e inviato il medesimo giorno, pertanto la “data dell’operazione” e la “data di emissione” coincidono;
- la fattura è emessa e inviata allo SdI successivamente. In questo caso la data del documento dovrà comunque essere quella in cui realmente si è conclusa la prestazione/cessione ma l’invio potrà avvenire al massimo entro 12 giorni dalla data dell’operazione.
Fattura Differita (1 caso)
- nel caso in cui le cessioni/prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente o committente siano documentate da un ddt o da un documento analogo, è possibile emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.
Dal momento che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’invio della fattura allo SdI ne attesta “inequivocabilmente e trasversalmente” la data e l’orario di avvenuta “trasmissione” (sia per l’emittente, il ricevente, che per l’Amministrazione finanziaria) ne consegue che individuare correttamente il termine ultimo per l’invio evita l’applicazione di sanzioni per ritardi e/o omissioni.
E se la fattura viene scartata?
L’introduzione a luglio 2019 di nuovi controlli sui file .xml da parte dell’Amministrazione finanziaria, ha moltiplicato i casi di scarto delle fatture. Il caso più frequente ha riguardato la coerenza tra codice fiscale e partita IVA (codice errore 00320 e 00324), soprattutto nel caso di società.
E’ facile ipotizzare che i due valori coincidano, ma spesso per le anagrafiche più datate non è così ed in questi casi, il Sistema scarta la fattura e il documento si considera non emesso.
Per il cedente/prestatore quindi, monitorare l’effettivo invio della fattura elettronica è importante come l’emissione stessa, mentre il fatto che risulti consegnata o meno non fa differenza. Per non incorrere in sanzioni, il documento va riemesso entro 5 giorni dalla data dello scarto.
Quali sono le sanzioni?
Le sanzioni per l’invio in ritardo della fattura elettronica sono disciplinate dall’Art. 6 del D.Lgs. 471/97 e variano a seconda della natura (imponibili, esenti, non imponibili o non soggette ai fini IVA) e al fatto che la violazione commessa abbia inciso sulla liquidazione dell’IVA o sulla determinazione del reddito.
Distinguendo per la natura delle operazioni effettuate possiamo individuare:
E’ importante evidenziare che nel caso in cui il ritardo o l’omissione abbiano generato conseguenze sulla liquidazione dell’IVA o sulla determinazione del reddito, la sanzione minima applicabile è comunque pari a 500,00 €:
- sia se l’IVA esposta in fattura sia inferiore a 555,56€ (ovvero 555,56€ x 90% = 500,00€);
- sia se il corrispettivo sia inferiore a 10.000,00€ (ovvero 10.000,00€ x 5% = 500,00€).
Cosa fare?
Per sanare la violazione il contribuente può sempre utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso (ex Art. 13 D.Lgs. 472/97), avvalendosi dello “sconto” sulla sanzione a secondo del momento in cui regolarizza la propria posizione (invio del documento omesso e pagamento del tributo).
Facciamo un esempio pratico:
La società Alfa s.r.l. (con liquidazione IVA mensile) consegna con ddt il giorno 25/10/2019, una quantità di prodotti alla società Beta s.r.l. per un valore pari a 6.100,00€ (di cui 5.000,00€ imponibile e 1.100,00€ di IVA). Non ci saranno altre consegne tra le due società fino al prossimo mese. Il settore amministrativo della società Alfa s.r.l. in seguito ad un turn over aziendale, non emette la fattura elettronica entro il 06/11/2019 – 12° giorno dall’effettuazione dell’operazione e pertanto incorre nella violazione da omessa fatturazione.
Il reparto preposto si accorge della svista ed emette fattura con data 25/10/2019 e la invia allo SdI il 10/11/2019. Quali sanzioni sarà tenuta a versare?
Per regolarizzarsi, la società deve chiedersi:
- La violazione ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo? No, infatti la fattura regolarmente registrata con data 25/10/2019 ha concorso alla determinazione dell’IVA a debito del mese di ottobre, che verrà liquidata il 18/11/2019;
- A quanto ammonta la sanzione piena applicabile? Il 90% di 1.100,00€ è pari a 990,00€, superiore alla sanzione minima prevista (500,00€), pertanto questa sarà la sanzione applicabile.
- Di quanto può ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso? Avendo regolarizzato la sua posizione il 10/11/2019 (ovvero entro 90 giorni dalla violazione) potrà beneficiare della riduzione pari ad 1/9 della sanzione: 990,00€ x 1/9 = 110,00€.
L’importo così determinato andrà versato con modello F24, codice tributo 8911 e anno di riferimento 2019.
Conclusioni
Sebbene per il primo semestre 2019, la platea dei contribuenti abbia beneficiato di un periodo di “moratoria” per l’applicazione delle sanzioni in caso di omissione delle fatture (Art. 10 del D.L. 119/2018); ricordiamo che dal 1° ottobre 2019 sono entrate a pieno regime le disposizioni ordinarie.
Consigliamo quindi di dedicare la giusta attenzione alla data di trasmissione della fattura elettronica, in modo da evitare la sanzionabilità dell’operazione e il sostenimento di costi accessori.