Spesso capita di sentir parlare di “reverse charge“. Ma cos’è? E soprattutto quando applicarlo?
Il termine “reverse charge” significa “inversione contabile” ed è un meccanismo introdotto dalla normativa fiscale per limitare i tentativi di frode dell’IVA. Ai sensi dell’articolo 17, quinto comma, del DPR 633/72 infatti, l’adempimento comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA ricadano sul committente, piuttosto che sul prestatore.
Derogando alla normale procedura di applicazione dell’imposta secondo il sistema della rivalsa, il meccanismo mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’IVA che il cedente non provvede a versare all’erario.
Come funziona
Nella pratica, la procedura prevede che:
- il prestatore di lavoro non inserisca l’IVA in fattura;
- il committente integri la fattura ricevuta con l’imposta dovuta ed effettui una doppia annotazione sul registro degli acquisti e delle vendite, sterilizzando gli effetti dell’operazione ai fini IVA.
Facciamo un esempio:
Il tecnico Mario Rossi installa un impianto fotovoltaico per conto della società Alfa srl che ha un appalto per la riqualificazione energetica di un edificio. Essendo la società Alfa srl un soggetto passivo IVA, il Sig. Rossi dovrà emettere fattura con reverse charge e quindi senza l’applicazione dell’imposta:
P.IVA 00123457891
Fattura n°40/2019 del 13/11/2019
Oggetto: installazione per vs conto impianto fotovoltaico in Via…
Importo: 1.000,00 €
“Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 (Reverse charge). Esente da imposta di bollo”
Totale fattura: 1.000,00 €
La società Alfa srl avrà l’onere di integrare la fattura con l’IVA e registrarla sia sul registro degli acquisti che su quello delle vendite:
Quando applicarlo?
Il reverse charge è inizialmente introdotto nell’ordinamento italiano solo per il settore edile e trova applicazione per le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore” (art. 17, sesto comma, lettera a), del DPR 633 del 1972).
Con la legge di stabilità 2015 l’ambito di applicazione dell’inversione contabile IVA viene esteso ad una pluralità di servizi relativi agli edifici, anche non afferenti l’edilizia, indicati dalla lettera a) – ter dell’ Art. 17:
- servizi di pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento.
Come individuare le prestazioni soggette?
Per l’individuazione delle prestazioni sopra elencate, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, la circolare 14/E del 27/03/2015 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si deve fare riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007:
Conclusioni
Come chiarito dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate, il sistema dell’inversione contabile si applica, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni indicate siano rese dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti
dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore; e sia nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
Si evidenzia quindi che la classificazione ATECO 2007 non deve essere utilizzata per individuare le attività svolte dal prestatore ma per individuare la prestazione in se. La discriminante nell’applicazione del reverse charge non è infatti il codice attività del prestatore di lavoro ma la specificità della prestazione, la quale, dal punto di vista oggettivo, deve corrispondere a uno dei codici ATECO presenti nella tabella.