Abbiamo voluto approfondire e rendervi partecipi delle prossime scadenze del 16 dicembre 2019.
Per la nuova imposta unica Imu-Tasi il governo prevede di introdurre l’anno prossimo una revisione del sistema sanzionatorio per chi paga in ritardo con il rischio di aumento delle aliquote. Capiremo entro la fine del 2019, nella nuova Legge di Bilancio 2020, che cosa accadrà.
Per il momento soffermiamoci su quello che già sappiamo al fine di semplificare la normativa di riferimento e ricordarvi cosa occorre fare.
Cosa sono Imu e Tasi?
L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (ad eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli.
La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante (nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta).
Se avete versato il solo acconto a giugno, che cosa dovete fare?
Se a giugno avete versato solo l’acconto (50%), una volta verificato che non ci siano state variazioni delle aliquote, basterà replicare le stesse modalità di versamento di giugno barrando, se utilizzate il modello F24 per il pagamento, la voce saldo al posto di quella acconto.
Se avete comprato un immobile in corso d’anno, che cosa dovete fare?
Nel caso di un immobile acquistato in corso d’anno, che non sia considerato prima casa e non di lusso, bisognerà calcolare i mesi di possesso (il mese si conteggia se la casa è posseduta per almeno 15 giorni).
Se la casa è stata comprata prima del 16 giugno ed è stato versato un acconto, il 16 dicembre si pagherà per tutto il secondo semestre.
Se la casa è stata acquistata dopo il 15 giugno, si pagherà solo il secondo semestre, a saldo.
Quando e come si versa il saldo a dicembre?
Il saldo scade il 16 dicembre 2019 e per versarlo si possono utilizzare il modello F24 o i bollettini postali. L’F24 si può compilare online sul sito della propria banca o si può pagare in versione cartacea in Posta o in banca. In alternativa si potrà pagare con bollettino postale allo sportello o sul sito di Poste italiane. Quanto dovuto va arrotondato all’euro per difetto sotto i 49 centesimi e all’euro per eccesso dai 50 centesimi in su.
Se avete già versato il saldo in anticipo, che cosa dovete fare?
Se a giugno 2019 avevate già pagato il saldo, dovrete solo verificare se l’aliquota utilizzata sia ancora la medesima a dicembre 2019. Può capitare infatti che i Comuni effettuino variazioni tardive dell’aliquota dovuta. Quindi se l’aliquota è la stessa (ed è così nella maggior parte dei casi) fino a giugno del 2020 non è necessario fare nulla, ma vi consigliamo di verificare.
Se l’aliquota invece non è la stessa?
Sarà necessario calcolare e pagare la differenza. È infatti raro che i Comuni abbassino l’aliquota deliberata.
Se si ritarda nel pagare, cosa accade?
Eventuali ritardi dei pagamenti comportano una serie di oneri, dal tasso di interesse alle sanzioni.
Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse da applicare all’imposta è dello 0,8% annuo mentre nel 2018 era dello 0,3% annuo.
La sanzione da calcolare sull’imposta da versare, varia invece a seconda dei giorni di ritardo nel pagamento.
- Con il ravvedimento sprint se pagate entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione è pari allo 0,1% giornaliero.
- Con il ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza), la sanzione è fissa all’1,5%.
- Con il ravvedimento medio (dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno) la sanzione fissa sale all’1,67% e infine con il ravvedimento lungo (dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione) la sanzione fissa è del 3,75%.
I termini scadono il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno successivo. Oltre questo termine si applica una sanzione del 30% dell’imposta non versata. Finora non si poteva ricorrere al ravvedimento operoso ma, con l’approvazione della Legge di Bilancio, dal 2020 dovrebbe essere previsto anche per le imposte locali come già avviene per quelle statali.
Ci sono immobili esenti dall’Imu?
Si, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per cui l’aliquota è del 4 per mille con detrazioni a partire da 200 euro.
Ci sono immobili esenti dalla Tasi?
Si, in caso di immobile in locazione non è dovuta la Tasi dagli occupanti/inquilini se l’unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale.
Si paga Imu e Tasi per gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito?
Se sono concessi a un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all’abitazione principale e quindi si, deve essere pagata.
Vengono quindi applicate le aliquote ordinarie o agevolate con una riduzione al 50% della base imponibile se vengono rispettate una serie di condizioni.
Per gli immobili affittati a canone concordato le aliquote Imu e Tasi stabilite dal Comune sono ridotte al 75%.
Lo stesso vale per i contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni e per quelli transitori di durata da 1 a 18 mesi.
Nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia venuto a mancare?
Dopo il versamento dell’acconto di giugno, bisognerà pagare sia Imu che Tasi a nome del defunto fino alla data in cui è deceduto. In pratica bisognerà considerare la situazione preesistente al decesso e pagare entrambe le imposte con le regole applicabili fino a quel momento. Dalla data del decesso in poi si dovrà considerare la situazione degli immobili all’interno della successione perché, ad esempio, una casa poteva essere considerata abitazione principale per il defunto, ma non per tutti i suoi eredi.
Conclusioni
Siamo in attesa di nuovi sviluppi ma vi consigliamo, per l’imminente scadenza di dicembre di tenervi aggiornati e di farvi aiutare nel calcolo dell’Imu e Tasi per evitare errori e sanzioni.