Detrazione Iva sulle fatture ricevute a fine anno
Come funziona la detrazione e cosa occorre tener presente?
Domande che ci poniamo per aiutarvi a capire:
- Avete chiaro il momento in cui potete portare in detrazione la fattura che avete ricevuto?
- Avete chiaro il momento in cui essa diventa detraibile?
Vogliamo fare chiarezza e ricordarvi che a fine anno occorre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’Iva a credito.
Riassumendo dal 2019
L’introduzione a regime della fattura elettronica ha reso certa e dimostrabile la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte e avvicinandosi alla fine dell’anno diventa importante ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Si ricorda, infatti, che:
- la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA;
- per la fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può invece avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.
La “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa possono pertanto non coincidere ma per poter detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.
La data di emissione della fattura, ai fini della detrazione, passa quindi in secondo piano rispetto alla data di ricezione.
L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …“.
Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione.
Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.
Nel caso in cui una fattura, ricevuta nel 2019, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”.
L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020.
La regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
Esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019.
Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma procede all’invio in data 2 gennaio 2020, sfruttando i 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio.
La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.
Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.
Ne consegue che l’IVA potrà essere legittimamente detratta dall’acquirente soltanto a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.
Data di emissione | Data di invio/ricezione | Data di registrazione | Detrazione |
---|---|---|---|
Dicembre 2019 | Dicembre 2019 | Dicembre 2019 | Detrazione in dicembre 2019 |
entro aprile 2020 | Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale | ||
dopo aprile 2020 | Detrazione non ammessa | ||
Gennaio 2020 | Gennaio 2020 | Detrazione ammessa a gennaio 2020 |
Per le fatture non ricevute?
Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”.
Per l’individuazione del termine di ricezione della fattura e la verifica dell’eventuale mancata ricezione della fattura di acquisto, riportiamo le indicazioni delle specifiche tecniche di cui al provvedimento Prot. 897575 del 30.04.2018, come modificato (da ultimo) dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2019: “dopo l’effettuazione dei controlli con esito positivo, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario”.
In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:
- il canale telematico (web service o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) non è attivo e funzionante,
- la casella Pec indicata risulta piena o non attiva,
- il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.
In questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.
In tale circostanza, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.
Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente.
Il SdI comunica, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
Cosa occorre fare a fine anno?
Consigliamo di verificare quindi con attenzione le fatture ricevute e non e di valutare la problematica che si potrebbe generare per lo slittamento della detrazione al 2020.
Questo potrebbe causare infatti:
- aumento del debito IVA al 31 dicembre 2019;
- diminuzione del credito IVA annuale 2019 (con effetti sul suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale).