

Quali comportamenti deve/può adottare l’azienda, nei confronti dei lavoratori, per la gestione dell’emergenza Coronavirus?
SMART-WORKING
Per le attività esternalizzabili, l’azienda può, in tutto il territorio nazionale, attivare automaticamente la modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale. In questi casi, l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio.
TRASFERTE E DISTACCHI
E’ il caso di annullare tutte le trasferte e i distacchi previste nei Comuni indicati dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020, almeno fino al termine dell’emergenza Coronavirus. Qualora il lavoratore fosse già nella zona indicata dal Decreto, molto probabilmente, sarà stato bloccato e messo in quarantena dalle autorità sanitarie. In questo caso, riteniamo che debba essere considerato in malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale (attendiamo indicazioni da parte del Ministero del Lavoro e/o INPS).
CIGO
Qualora l’azienda sia impossibilitata a continuare la propria attività (e rientri tra le aziende destinatarie del trattamento di cassa integrazione) in quanto si trova in uno dei Comuni oggetto di restrizione ovvero siano i propri dipendenti ad essere obbligati a soggiornare in questi Comuni e a non poter andare a lavoro, può essere concessa, da parte del Ministero del Lavoro, la Cassa integrazione ordinaria (Cigo), in quanto si tratta di un evento di forza maggiore, improvviso ed imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro, quindi un evento che rientra tra le casistiche di legge per richiedere l’ammortizzatore sociale.Ricordo che la CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
MALATTIA
Qualora il lavoratore sia obbligato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, così come prevista dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020, a nostro avviso, questi dovrà essere considerato in malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale (attendiamo indicazioni da parte del Ministero del Lavoro e/o INPS).
ASSENZA NON GIUSTIFICATA DAL LUOGO DI LAVORO
Laddove non vi sia alcun presupposto in capo al lavoratore (sosta in uno dei Comuni “attenzionati” o rapporti con persone contagiate), certificato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, l’azienda potrà richiamare il lavoratore a fornire la prestazione lavorativa anche attraverso l’avvio di un procedimento disciplinare.