L’avviso bonario
L’avviso bonario è una comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati.
Si tratta di una semplice comunicazione, della quale il soggetto interessato può richiedere l’annullamento o la rettifica, qualora ritenga infondata la richiesta.
Non è raro infatti che errori meramente formali, ad esempio l’erronea indicazione dell’anno di imposta o del codice tributo, determinino una richiesta di imposte in realtà versate regolarmente: in tal caso il contribuente avrà trenta giorni di tempo per recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e produrre la documentazione (ad esempio, le ricevute di pagamento) attestante la correttezza della propria dichiarazione.
In caso di imposte effettivamente dovute, potrà regolarizzare la propria posizione pagando quanto richiestogli.
L’avviso bonario è solitamente corredato di un fac-simile di modello di pagamento (modello F24), e comprende l’imposta dovuta, gli interessi, le sanzioni ridotte.
Gli importi richiesti possono inoltre essere pagati a rate:
- fino a € 5.000, con un massimo di 8 rate trimestrali;
- superiori a € 5.000, con un massimo di 20 rate trimestrali.
La cartella di pagamento
Le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e non pagate (neppure dopo aver ricevuto l’avviso bonario) sono riscosse mediante l’iscrizione a ruolo, contenuta nella cartella di pagamento.
Il ruolo è costituito sostanzialmente dall’elenco in cui l’ente creditore (ad esempio, l’Agenzia delle Entrate) inserisce i nominativi dei contribuenti debitori ed i relativi importi scaduti, mentre la cartella di pagamento è il documento con cui il contribuente riceve la richiesta di pagamento e l’intimazione a pagare.
L’attività di riscossione, sempre attribuita all’Agenzia delle Entrate, è in tal caso esercitata da L’agenzia delle entrate- Riscossioni, società che provvede alla emissione della cartella ed alla riscossione degli importi.
La riscossione del ruolo avviene mediante la “cartella di pagamento”, che costituisce il modello con il quale gli agenti della Riscossione, provvedono alla notifica delle somme iscritte a carico del contribuente.
La cartella è notificata al contribuente mediante consegna diretta o raccomandata e contro il ruolo il contribuente può mettere in atto tutte le procedure difensive, dalla richiesta di sospensione al ricorso.
La notifica della cartella di pagamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro:
- Il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
- Il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è presentata;
- Il quarto anno della presentazione della dichiarazione, in seguito a controllo formale.
Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato attraverso i normali canali (poste e banche) oppure direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione, con modulistica e istruzioni di pagamento reperibili direttamente sul sito della Agenzia, e non più con la modalità dell’F24.
La possibilità del pagamento a rate
Il contribuente potrà scegliere un piano di dilazione, da richiedere con apposita istanza all’Agenzia delle riscossioni, che può prevedere rate costanti oppure rate crescenti e variabili fino addirittura a 72 rate mensili, e, in ogni caso, sotto alcune soglie degli importi dovuti (60.000 euro), non è prevista la richiesta di garanzie.
Ottenuta la rateazione, egli non è più considerato inadempiente: può pertanto partecipare a gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, può ottenere il documento di regolarità contributiva (DURC) e soprattutto inibisce qualsiasi procedura cautelare nei suoi confronti (l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può più, in tal caso, iscrivere ipoteca sui suoi beni, o avviare altre azioni di recupero).
E’ importante tenere presente che l’omesso pagamento di cinque rate, anche non consecutive, fa decadere dal beneficio, con conseguente iscrizione a ruolo, in una unica soluzione, dell’importo non versato e possibilità, per l’agente della riscossione, di iscrivere ipoteca.
La rateazione dei debiti nei confronti dell’Agente della riscossione può riguardare anche una sola cartella di pagamento e non obbligatoriamente tutta la posizione debitoria, ottenendo così una dilazione parziale, che consente la regolarizzazione di una singola posizione debitoria.
Tuttavia, al fine di favorire soggetti che non sono stati in grado di rispettare il piano di rateazione, è stata prevista la rimessione in termini alle dilazioni scadute nel caso in cui si provveda a pagare tutte le rate scadute.
link utili
Decreto legislativo procedura del ravvedimento operoso;
Procedure di riscossione delle degli avvisi bonari e dei ruoli;
La definizione di cartella sul Sito dell’AdE;
Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità.