Cosa accade se non si riesce a pagare tutte le imposte dovute?
Vi è mai capitato di non riuscire a pagare l’F24 mensile oppure dover scegliere cosa pagare del totale F24 dovuto?
Premessa
Qualora il contribuente non provveda, in tutto o in parte, al versamento delle imposte, lo Stato (ma lo stesso metodo è adottato da qualsiasi ente creditore, ad esempio il Comune per i tributi locali) adotta una serie di provvedimenti diretti alla riscossione dei tributi dovuti.
Il primo provvedimento che si può adottare è quello di usufruire del così detto “ravvedimento operoso” che permette al contribuente di mettersi in regola prima ancora che l’amministrazione finanziaria chieda lei le imposte che non sono state pagate.
Il contribuente ha anche la possibilità di attendere che sia l’Agenzia delle Entrate a chiedere quanto dovuto, ed in questo caso riceverà un “Avviso Bonario”.
E, se decidesse di aspettare ancora, allora riceverà una “Cartella Esattoriale” che verrà inviata dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni.
In questo breve articolo, cercheremo di dare piccole pillole su come ottimizzare le uscite fiscali nel caso in cui non si riescano pagare le imposte in tempo.
Ed ora mi ravvedo, o meglio, come mi ravvedo
Cominciamo col dire che una cosa da evitare, in assoluto, è di pagare il medesimo F24 dovuto per la scadenza, in altra data successiva senza effettuarlo con il ravvedimento operoso.
Occorre che l’F24 venga rielaborato, in autonomia se si è in grado di farlo, oppure avvalendosi del proprio consulente di fiducia, in modo tale da sanare la violazione commessa.
L’alternativa alla rielaborazione del modello F24 con il calcolo delle sanzioni ed il relativo pagamento oltre la scadenza, comporterà comunque una sanzione successiva, quindi tanto vale gestirla bene con un ravvedimento.
In caso di impossibilità di versare l’intero importo presente in F24, è fondamentale scegliere con cura quanto e cosa pagare, consapevoli del fatto che alcuni importi potranno essere pagati anche successivamente con il calcolo esatto delle sanzioni mentre per altre voci, presenti ne modello F24, non sarà più possibile ravvedersi con conseguenze più o meno gravi (si pensi ai debiti contenuti nella sezione INPS o INAIL che non prevedono un ravvedimento operoso e che dovrebbero quindi avere la priorità).
Il mancato pagamento alla scadenza, dei vari tributi presenti nell’F24, non comporterà immediatamente delle conseguenze ed in molti casi, l’omissione del pagamento, può essere utilizzata come autofinanziamento.
Vediamo nel dettaglio le varie e numerose possibilità
Il legislatore, in una prospettiva di maggior collaborazione fra fisco e contribuenti, ha ampliato la portata del ravvedimento operoso, lasciando la possibilità di ravvedersi anche oltre il limite dell’anno o in presenza di accertamento, e graduando la riduzione delle sanzioni alle diverse situazioni:
E’ opportuno ricordare che il ravvedimento prevede un unico versamento, e che non sono ammessi più ravvedimenti per la medesima violazione (non è consentito, in sostanza, dilazionare il versamento di quanto dovuto a seguito del ravvedimento).
- del cd “ravvedimento sprint“, che prevede sanzioni pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall’omissione;
- del cd “ravvedimento breve” , che prevede sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall’omissione;
- del cd “ravvedimento intermedio” , che prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
- del cd “ravvedimento lungo“, che prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- del cd “ravvedimento lunghissimo“, che prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,29%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore e sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter);
- del cd “ravvedimento su p.v.c.” , che prevede sanzioni pari ad 1/5 del minimo, a condizione che il versamento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio. Sono escluse dal ravvedimento in questione le violazioni di cui all’art. 6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto) e art. 11, comma 5 (omessa installazione del misuratore fiscale) del D.Lgs. 471/1997.
Inoltre è possibile usufruire del “ravvedimento operoso” in caso di omessa presentazione della dichiarazione, versando una sanzione pari ad 1/10 del minimo (10% o 12% a seconda del tipo di dichiarazione), a condizione che questa venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. c).
E per concludere ci sarà anche la possibilità del “ravvedimento lunghissimo” e sarà applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (non vale quindi per i tributi comunali, quali IMU, TASI, TARI, ecc., per diritto annuale CCIAA, per il “bollo” auto ecc.).
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti
e per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, anche se:
- la violazione sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
- siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
- siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Conclusione
Alla luce di quanto fin qui esposto, come avete visto esistono molte e svariate le possibilità di dilazionare, e, di spalmare quindi nel tempo, il pagamento delle imposte.
Detto questo, ovviamente, le sanzioni sono crescenti in modo esponenziale man mano che il tempo passa e quindi il consiglio è di tenere sempre sott’occhio le imposte che non sono state pagate e valutare sempre, in maniera puntuale, la possibilità di fare una ravvedimento operoso prima che si attivino l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia Entrate – Riscossione.
link utili
- Decreto legislativo procedura del ravvedimento operoso;
- Procedura dell’AdE di riscossione delle imposte;
- Indicazione dell’AdE sulla cartella esattoriale;
- Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità.