

La legge di bilancio 2018, legge n.205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto diverse novità sulle modalità di acquisto di benzina, gasolio e altri carburanti da parte dei titolari di partita IVA, professionisti ed imprese.
Inoltre in molti si stanno chiedendo com’è cambiata la normativa riguardo alle detrazioni del costo del carburante a seguito della nuova legge sulla fatturazione elettronica.
Vediamo insieme quali sono state le modifiche che hanno portato un cambiamento significativo nella prassi per la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo del carburante.
Come tutti ben sappiamo, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica in vigore ormai per tutti dal 1 gennaio 2019.
Tale novità ha riguardato anche le schede carburanti.
Abolizione scheda carburante
Dal primo luglio scorso infatti è stata prevista l’abrogazione della scheda carburante e introdotta l’obbligatorietà di strumenti di pagamento tracciabili per chi desidera portarsi in detrazione l’IVA e il costo relativo al carburante.
Pagamenti tracciabili
La lista delle tipologie di pagamenti ammessi per usufruire della detrazione è fornita dal nuovo comma 1-bis dell’art. 164 TUIR e comprende:
- assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- bonifico bancario o postale
- addebito diretto in conto corrente
- carte di credito
- carte prepagate
- altri strumenti di pagamento elettronico
Cosa accade per i pagamenti in contante?
Coloro che intendono ancora avvalersi della possibilità di pagare in denaro contante, possono continuare a farlo ma non hanno diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità dei costi.
Casi di esclusione dei pagamenti tracciabili
Dall’obbligo di effettuare gli acquisti con metodi tracciabili, così come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, sono esclusi i consumatori privati e gli acquisti di altri tipi di carburanti come ad esempio GPL o il carburante destinato ad altri utilizzi come ad esempio la nautica, i motori fissi, i gruppi elettrogeni e le apparecchiature varie.
Quali sono allora le percentuali di detraibilità dell’IVA e deducibilità del costo per chi si attiene alla normativa?
Per quanto riguarda la deducibilità del costo, per le imprese, possiamo distinguere in deducibilità piena e ridotta.
Tutti i casi di deducibilità sono tassativamente elencati all’art.164 TUIR.
Deducibilità ridotta
Per quanto riguarda il costo, risulta deducibile nelle seguenti percentuali:
- Il 20% delle spese se il veicolo è utilizzato dal titolare o dall’amministratore per uso promiscuo (parte per l’attività d’impresa e parte per uso privato) e quindi non è utilizzato esclusivamente come bene strumentale;
- Il 70% delle spese se il veicolo è affidato in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta;
- l’80% delle spese per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
Deducibilità piena
La deducibilità al 100% si ha per i costi dei veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa. Per beni strumentali s’intendono tutti quei veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata. Lo stesso dicasi per i veicoli destinati ad uso pubblico come i taxi.
Detraibilità dell’IVA
Per quanto riguarda invece la detraibilità dell’IVA relativa alla scheda carburante, può essere parziale o totale:
- IVA detraibile al 100% si ha per i veicoli stradali a motore per il trasporto di persone o cose, pari o maggiore a 35 quintali o con almeno 8 posti (conducente escluso), per i trattori, i veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente e i veicoli strumentali utilizzati esclusivamente ai fini della attività. Stessa detrazione vale anche per gli agenti di commercio e i rappresentanti;
- IVA detraibile al 40% per i veicoli stradali a motore per il trasporto di persone o cose, inferiori a 35 quintali e con massimo 8 posti (escluso conducente), e non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
Consigliamo quindi di rispettare, dal 2019, i suddetti parametri e nuove regole relative alle modalità di pagamento, per poter usufruire della deducibilità e detrazione della spesa relativa al carburante.
Dott.ssa Cinzia Cerbino