Molto spesso le imprese si trovano a dover affrontare il problema del mancato incasso di crediti commerciali a causa di clienti inadempienti. Le fatture risultano impagate nonostante i solleciti e le procedure di riscossione? Vediamo come trattare i crediti inesigibili.
Innanzitutto occorre individuare quali crediti sono considerati “non più riscuotibili” dalla legge in modo da poter procedere alla loro cancellazione dal bilancio d’esercizio.
E’ importante tenere presente che tale iscrizione produce effetti sia dal punto di vista civilistico che da quello fiscale. La rilevazione di una perdita su crediti infatti, se deducibile, riduce il reddito d’esercizio e perciò l’ammontare delle imposte da pagare.
Tutte le fatture impagate possono ritenersi perdite su crediti?
Secondo il principio contabile OIC 15 la perdita su crediti può considerarsi tale solo quando è legata ad un evento certo e definitivo, ovvero quando non è più effettivamente possibile la riscossione.
A tal proposito va distinto il caso in cui si proceda ad una “svalutazione” dei crediti in ragione di una temporanea condizione di insolvenza del debitore. Questa circostanza infatti, non pregiudica la possibilità che egli possa adempiere al suo obbligo in un momento successivo.
Il manifestarsi di eventi significativi in tal senso, come ad esempio:
- evidenti difficoltà finanziarie del debitore;
- violazioni del contratto;
- mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- probabilità di dichiarazione di fallimento del debitore o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
non costituiscono di per sè una condizione idonea all’azzeramento del credito e alla sua deducibilità integrale.
Per ciascun esercizio infatti, l’art. 106 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) limita la possibilità di dedurre i crediti svalutati allo 0,50 % del loro valore nominale o di acquisizione, tenendo conto nel computo anche degli accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti raggiunge il 5 % del valore nominale o di acquisizione dei crediti iscritti in bilancio a fine esercizio.
Quali sono quindi le perdite su crediti deducibili senza limiti?
Ai sensi dell’Art. 101, comma 5 del TUIR le perdite su crediti sono deducibili in ogni caso quando il debitore sia sottoposto a:
- una procedura concorsuale;
- un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;
- un piano di risanamento;
- delle procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
Quando è possibile considerare le fatture impagate come crediti inesigibili in via definitiva?
Ai fini di quanto prescritto dalla norma il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:
- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione;
- di ammissione alle procedure estere equivalenti;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- di iscrizione nel Registro delle imprese dei piani attestati di risanamento.
E nel caso di debitori non assoggettati a procedura concorsuale?
Qualora ci si trovi in altre circostanze, dove non sussistano le condizioni sopra descritte si può comunque procedere alla deduzione della perdita, nel caso di:
- crediti di modesta entità (nel limite dei 5.000 € per le grandi imprese e 2.500 € per le altre);
- prescrizione del diritto alla riscossione del credito;
- cancellazione dei crediti dal bilancio d’esercizio in applicazione dei principi contabili (cessione del credito – OIC 15);
La deduzione è ammessa, per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, nel periodo di imputazione in bilancio. E’ possibile procedere anche in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi, sempreché non si tratti di un periodo di imposta successivo a quello in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio, secondo la corretta applicazione dei principi contabili.
Conclusioni
L’improvvisa riduzione dei flussi di cassa attesi può incidere in maniera significativa sull’azienda creditrice tanto da determinare la necessità di ricorrere a fondi di terzi a titolo oneroso (banche, etc.).
Classificare correttamente i crediti verso i clienti tenendo conto di quelli che hanno più difficoltà nell’adempiere alle loro obbligazioni, permette sia di redigere una situazione patrimoniale veritiera e corretta, che di procedere alla rilevazione della perdita conseguente se necessario, ma soprattutto di preventivare i rischi legati all’insolvenza degli stessi e porre in essere le strategie più efficaci per minimizzarli.