

Il nuovo decreto fiscale prevede delle agevolazioni per l’estinzione dei debiti di varia natura dovuti all’Agente della riscossione senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Abbiamo schematizzato il provvedimento in dieci punti per capire chi può fare richiesta e come aderire.
1. Legge di riferimento
L’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
2. In cosa consiste
È un provvedimento che permette di estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
3. Chi può aderire
Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:
- Alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- Alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Coloro che non hanno pagato entro lo scorso 7 dicembre le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 non possono aderire alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) per gli stessi carichi.
4. Scadenza della presentazione della domanda
Sarà possibile presentare la domanda entro e non oltre il 30/04/2019.
5. A quale tipologia di debiti si riferisce
Le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
6. Quali debiti sono esclusi
Sono esclusi dal provvedimento della rottamazione i seguenti debiti:
- Recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Non rientrano inoltre nel beneficio della rottamazione-ter i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
7. Come pagare
Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023.
La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un’unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.
8. Come presentare la domanda
- Compilando il modello online presso il sito dell’Agenzia delle Entrate;
- Alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- Presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.
9. Rientra automaticamente nella rottamazione Ter
- Coloro che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” e hanno regolarizzato la propria situazione pagando l’importo delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre scorso, non dovranno presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione in quanto sono automaticamente ammessi per legge ai benefici della “rottamazione-ter”.
- I soggetti che risiedono nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 2017 e avevano già aderito alle precedenti “rottamazioni”, ottenendo l’accoglimento della loro richiesta, sono automaticamente ammessi per legge ai benefici della “rottamazione-ter”.
10. Cosa succede dopo la presentazione della domanda
Entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione.
Dott.ssa Cinzia Cerbino