Premessa
Il contratto di apprendistato per lavoratori senza limiti di età rappresenta, ad oggi, la più vantaggiosa forma contrattuale in vigore per assumere un lavoratore che abbia più di 30 anni ed a cui non è possibile applicare il contratto di apprendistato come lo abbiamo sempre conosciuto.
Partiremo dalla definizione di tale forma contrattuale per poi approfondire i vantaggi, i limiti e le caratteristiche che l’apprendistato per lavoratori senza limiti di età, ci riserva.
Il contratto di apprendistato (in generale) è un contratto di lavoro subordinato definito “misto”, in parte prevede un percorso lavorativo ed in parte un percorso formativo con formazione esterna e formazione interna, fino al 2015 limitato solo a giovani fino ai 30 anni non compiuti ma, grazie al D. Lgs 81 del 2015, è stato esteso a tutti i lavoratori senza limiti di età ma solo al soddisfacimento di alcuni requisiti.
Si tratta quindi di un contratto di lavoro che abbina alla normale prestazione lavorativa, una formazione erogata in parte dal datore di lavoro attraverso al figura del tutor interno ed in parte da soggetti esterni abilitati.
Quando si può applicare
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015 art. 47 c. 4, è possibile instaurare un rapporto di lavoro con contratto di apprendistato, con lavoratori che abbiano un’età anche superiore ai 30 anni (30 anni non compiuti è infatti il limite per poter stipulare un contratto di apprendistato) e che siano percettori di trattamenti di sostegno al reddito come la NAspi e la Dis-Coll.
Con il Decreto citato è quindi possibile godere dell’agevolazione contributiva riservata agli apprendisti, non solo per i soggetti under 30, ma per lavoratori di ogni età purché percettori di indennità da parte dell’INPS. L’unica differenza in termini di costo contributivo, sarà il mancato riconoscimento dell’ulteriore anno di agevolazione in caso di stabilizzazione del contratto di apprendistato con contratto a tempo indeterminato.
Nonostante tale mancato riconoscimento di una contribuzione al 10% per ulteriori 12 mesi dal momento della stabilizzazione contrattuale, tale forma contrattuale a paragone con altre agevolazioni disponibili per lavoratori over 30, è senza dubbio la più vantaggiosa.
Il contratto è possibile anche con soggetti che abbiano già avuto in passato rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro, con alcune particolari limitazioni in termini di “esperienza lavorativa” nella medesima azienda.
Retribuzione
La retribuzione spettante al lavoratore che soddisfa i requisiti per poter stipulare tale contratto, è quella prevista dai contratti nazionali.
Saranno quindi i CCNL di riferimento, che stabiliranno i trattamenti economici spettanti, in alcuni casi quantificati come una percentuale della retribuzione “piena” da livello da raggiungere, in altri casi la retribuzione prevista per due livelli inferiori, c.d. sotto-inquadramento, rispetto al livello finale previsto.
La mia considerazione in tal senso, verte sul vantaggio contributivo che l’azienda ottiene da questo tipo di contratto e non tanto dalla possibilità di erogare una retribuzione inferiore rispetto ai livelli ordinari previsti dai CCNL. Questa forma contrattuale è a mio avviso rivolta a premiare un datore di lavoro che re-inserisce un lavoratore che ha perso il lavoro per cause a lui non imputabili e che ha necessità di rientrare nel mondo del lavoro, questo tipo di lavoratore ha il diritto di percepire la giusta retribuzione e ritengo giusto incentivare il datore di lavoro con un vantaggio in termini di costo contributivo.
Consiglio quindi di focalizzare l’attenzione, non tanto sulla possibilità di erogare qualche euro in meno al lavoratore, bensì risparmiare molto in termini di contributivi mensili ed annuali con un contratto di apprendistato senza limiti di età.
Costo contributivo
La contribuzione INPS prevista per la forma contrattuale dell’apprendistato “di ricollocazione” è la seguente:
Per Aziende oltre i 10 dipendenti:
- il 10% di contributi a carico azienda per l’intero periodo contrattuale (Aziende oltre i 10 dipendenti);
- l’1,61% a titolo di finanziamento NASpi a carico azienda;
- il 5,84 % a carico apprendista.
Per Aziende fino a 9 dipendenti:
- l’1,5% di contributi a carico azienda per il primo anno di contratto;
- il 3% di contributi a carico azienda per il secondo anno di contratto;
- il 10% di contributi a carico azienda dal terzo anno di contratto e fino al termine del medesimo;
- l’1,61% a titolo di finanziamento NASpi a carico azienda;
- il 5,84 % a carico apprendista.
Durata massima e termine del periodo formativo
La durata massima per il contratto di apprendistato senza limiti di età è quella prevista dai Contratti nazionali ma a prescindere dagli stessi, il limite temporale massimo è di 3 anni per i settori non artigianali e di 5 anni per il settore artigianato.
Al termine del periodo formativo, il datore di lavoro per poter interrompere il rapporto di lavoro dovrà avere un giustificato motivo o una giusta causa, in quanto a questo contratto di lavoro sono riconosciuti i diritti previsti per i contratti a tutele crescenti ai sensi del D. Lgs. n. 23/2015.
L’azienda potrà quindi confermare il lavoratore al termine del periodo formativo oppure giustificare il motivo della volontà di non proseguire con una stabilizzazione contrattuale.
Saper “sfruttare” a nostro favore i vantaggi che la normativa ci concede, è il compito di un bravo consulente del lavoro, valutare le esigenze aziendali e proporre la giusta forma contrattuale che soddisfi le parti in causa è da sempre il nostro obiettivo.
Dedicare il giusto tempo preventivo ad ogni assunzione è doveroso anche in funzione di ciò.
Dott. Massimiliano Scorza