L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Questa tipologia di contratto è caratterizzata dalla c.d. “formazione on the job”: Il datore di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa dell’apprendista, si obbliga a corrispondere a quest’ultimo non solo la retribuzione, ma anche gli insegnamenti necessari per conseguire una professionalità o le competenze specifiche di un mestiere, attraverso la formazione “interna” ma anche tramite corsi di formazione “esterna” ai quali l’apprendista dovrà partecipare, sotto la diretta responsabilità del datore di lavoro.
Campo di applicazione
I datori di lavoro appartenenti a qualunque settore produttivo possono assumere lavoratori con contratto di apprendistato, nel rispetto dei limiti numerici (diversi a seconda che si tratti o meno di imprese artigiane). Per la generalità dei datori di lavoro, il numero massimo di apprendisti che possono essere assunti contemporaneamente è di:
- 3 apprendisti se l’impresa ha in forza un numero di dipendenti qualificati che va da 0 a 2;
- Da 3 a 9 apprendisti con rapporto di 1:1 per i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze dai 3 ai 9 lavoratori qualificati;
- In rapporto di 3:2 per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze oltre 9 lavoratori qualificati.
Sono considerati personale qualificato e specializzato anche i soci che prestano attività lavorativa presso l’impresa con carattere di continuità e abitualità.
In caso di violazione dei limiti numerici, le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato, dovranno essere ricondotte a normali assunzioni a tempo indeterminato.
Età
In generale, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Inoltre, possono essere assunti con questo tipo di contratto anche i lavoratori percettori di NASPI, senza alcun limite di età.
Trattamento economico e durata del percorso formativo
Il trattamento economico riservato all’apprendista e la durata del periodo di apprendistato, sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali. In linea generale, la durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi e può variare in base alla qualificazione professionale, ma in ogni caso, non può essere superiore a:
- 3 anni nella generalità dei casi;
- 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano.
Il lavoratore apprendista, può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto al livello previsto per la qualifica che dovrà conseguire. La retribuzione dell’apprendista aumenta nel corso del periodo formativo in relazione alla professionalità crescente del lavoratore, fino al raggiungimento della retribuzione prevista per il livello al quale fa riferimento la qualifica da ottenere.
Agevolazioni contributive per i datori di lavoro
Al datore di lavoro che assume un apprendista, in ragione dell’onere formativo, sono concesse delle agevolazioni contributive che variano in base al numero di dipendenti assunti presso l’impresa.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, infatti, è prevista una contribuzione pari al:
- 3.11% per il primo anno di apprendistato, da calcolare sulla retribuzione utile ai fini previdenziali corrisposta all’apprendista;
- 4,61% per il secondo anno di apprendistato, da calcolare sulla retribuzione utile ai fini previdenziali corrisposta all’apprendista;
- 11.61% per il terzo anno (e per i seguenti in caso di profili artigiani) di apprendistato, da calcolare sulla retribuzione utile ai fini previdenziali corrisposta all’apprendista.
Per i datori di lavoro che occupano più di 9 dipendenti qualificati, la contribuzione è pari a:
- 11.61% per tutta la durata dell’apprendistato.
Per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, i benefici contributivi sono mantenuti per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei contratti stipulati con i lavoratori percettori di Naspi.
In ogni caso, la contribuzione a carico dell’apprendista, è fissata al 5.84% per tutta la durata dell’apprendistato e per l’anno successivo alla fine dello stesso, nel caso in cui venga confermato come dipendente a tempo indeterminato.
NB: in caso di mancata formazione durante il periodo di apprendistato di cui il datore di lavoro sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto, il datore di lavoro dovrà versare le differenze tra la contribuzione ridotta già versata e quella dovuta con riferimento ad un dipendente qualificato, inquadrato al livello di destinazione finale dell’apprendista.
Piano Formativo individuale
Il percorso di apprendistato viene regolamentato da un piano formativo individuale che specifica quali sono gli obiettivi da raggiungere durante il periodo di formazione, a seconda della qualifica professionale da raggiungere ed in base alla situazione personale dell’apprendista (livello di studio e altre esperienze lavorative già svolte). La formazione avverrà su due fronti:
- Formazione interna: l’apprendista verrà coinvolto nell’attività interna all’azienda con l’obiettivo di apprendere, tramite la formazione sul campo, i requisiti necessari al raggiungimento della qualifica stabilita nel piano formativo, anche attraverso la figura del tutor interno che, grazie all’esperienza già acquisita, supporterà il ragazzo per tutta la durata del periodo formativo;
- Formazione esterna: questo tipo di formazione è finalizzato all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 nell’arco del triennio, stabilite in base al livello di studi di cui l’apprendista è in possesso. Tale tipo di formazione è gratuita ed organizzata a livello regionale.