Fissata al prossimo 29 Febbraio la scadenza per l’invio dell’Autoliquidazione INAIL annuale
In occasione della scadenza annuale relativa all’autoliquidazione INAIL, abbiamo deciso di riproporvi i punti più importanti del nostro articolo pubblicato lo scorso anno:
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL – Novità e adempimenti del 2019.
Tutte le imprese sottoposte all’assicurazione INAIL (quindi tutte le aziende con dipendenti) e gli artigiani (anche senza dipendenti) devono pagare il premio INAIL annuale per la copertura degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’autoliquidazione INAIL ha due finalità:
- SALDO DEL PREMIO relativo all’anno precedente;
- ACCONTO DEL PREMIO relativo all’anno in corso.
In sostanza, entro il 29 Febbraio, il datore di lavoro deve:
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso e il conguaglio del premio per l’anno precedente. Il premio calcolato andrà trasmesso telematicamente all’INAIL e pagato entro il 17 Febbraio tramite modello F24. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in quattro rate trimestrali, la prima delle quali andrà pagata entro il 17 Febbraio.
Datori di lavoro con dipendenti
I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati, calcoleranno il saldo e l’acconto del premio sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori nell’anno precedente, applicando l’aliquota stabilita dall’istituto per la voce di rischio attribuita al dipendente in base al tipo di lavorazione svolta.
Esempio di calcolo del premio:
Impiegato di studio professionale;
Voce di tariffa applicata: Videoterminalisti;
Tasso: 0,4%;
Retribuzione erogata nel 2018: € 20.000;
Rata anticipata nel 2018: € 50,00;
Premio dovuto anno 2018: 20.000 * 0.4%= € 80,00
Addizionale ANMIL (1%): € 0,80;
Regolazione Anno 2018: € 80,80 – € 50,00= € 30,80
Rata anticipata dovuta per il 2019: € 80,80
Nel caso in cui un dipendente svolgesse un’attività lavorativa riconducibile a diverse voci di rischio, la sua retribuzione verrà ponderata tra le varie voci.
Lavoratori parasubordinati
Ai fini del calcolo del premio per i lavoratori parasubordinati, è stabilito che i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente.
La particolarità per questo tipo di lavoratori è che la base imponibile non può essere superiore ad un determinato importo (c.d. massimale) né inferiore ad una certa soglia (c.d. minimale).
Lavoratori senza retribuzione o con retribuzione non accertabile
Si tratta prevalentemente di lavoratori assicurati non dipendenti e che quindi non percepiscono uno stipendio contrattuale, quali ad esempio, i soci di qualunque tipo di società, gli associati in partecipazione etc. E’ stato stabilito che qualora i lavoratori non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile si assume, in mancanza di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite.
Apprendisti
Il premio per l’assicurazione contro gli infortuni degli apprendisti viene versato all’INPS unitamente ai contributi dovuti per le altre forme assicurative.
Pertanto, la retribuzione di questi lavoratori non viene computata nell’imponibile per il calcolo del premio INAIL.
Lavoratori a tempo parziale
Per i lavoratori a tempo parziale la retribuzione imponibile ai fini Inail è fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria.
In particolare, la base imponibile è determinata moltiplicando la retribuzione oraria superiore tra quella minima e quella tabellare, per le ore complessive da retribuire. La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero generale per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 giorni) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dal c.c.n.l. per i lavoratori a tempo pieno.
Invece, la retribuzione oraria tabellare si determina dividendo la retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per le ore annue fissate dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.
Lavoratori dell’area dirigenziale
Per quanto riguarda la retribuzione imponibile valevole per la determinazione del premio dovuto per i dirigenti, si deve far riferimento al massimale previsto per la liquidazione delle rendite derivanti da infortuni e/o malattie professionali (vedi sopra).
Più che un massimale, si tratta di una retribuzione convenzionale, che non tiene in considerazione la retribuzione effettivamente corrisposta al dirigente.
Premi speciali – artigiani
Per alcune attività, a causa della loro natura, della modalità di svolgimento o altre circostanze, risulta difficoltosa la determinazione del premio nella forma ordinaria. Per queste tipologie di assicurati sono stati stabiliti dei “premi speciali unitari“.
Tra le categorie interessate per i quali sono previsti premi speciali, vi sono i titolari artigiani, i soci artigiani e i familiari coadiuvanti del titolare artigiano. Gli autonomi artigiani pagheranno il premio relativo alla voce di tariffa dell’attività svolta, in base alla classe di appartenenza (9 diverse classi di rischio) della voce di tariffa stessa.
Conclusioni
Per vedere tutte le novità introdotte dal 2019 ed approfondire i punti sopra esaminati, leggi il nostro precedente articolo.