La normativa italiana dispone di specifiche tutele per la maternità e la paternità dei lavoratori subordinati, prevedendo alcuni accorgimenti durante particolari periodi considerati “protetti”.
Di seguito andremo ad approfondire la casistica riguardante le dimissioni di lavoratori con figli di età inferiore ai 3 anni, per i quali il legislatore ha previsto che l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro sia sospensivamente condizionata dalla loro convalida.
La ratio di tale previsione risiede nella volontà di sottoporre a verifica le dimissioni presentate dal genitore per accertarne la genuinità ed escludere eventuali condizionamenti da parte del datore di lavoro.
Cosa prevede la legge?
L’art. 55, comma 4, D. Lgs. n. 151/2001, durante i primi 3 anni di vita del bambino, prevede la necessità di convalida dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro delle dimissioni presentate tanto dalla lavoratrice madre quanto dal lavoratore padre.
Qual è la procedura da seguire?
La procedura prevede che il lavoratore presenti richiesta di convalida al servizio ispettivo, producendo copia della lettera di dimissioni presentata al datore di lavoro.
Saranno i servizi competenti a provvedere alla convocazione del dipendente e al rilascio, entro 45 giorni dalla richiesta, di un provvedimento di convalida che consentirà la risoluzione del rapporto di lavoro.
Si segnala che l’istruttoria prevista per il rilascio della convalida può essere effettuata anche tramite strumenti di comunicazione da remoto che consentano l’identificazione delle parti e l’acquisizione della volontà manifestata.
Dimissioni presentate durante il periodo di divieto di licenziamento
Qualora le dimissioni vengano presentate durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento i genitori lavoratori non sono tenuti al preavviso.
Durante questo stesso periodo i genitori lavoratori dimissionari hanno diritto a particolari tutele economiche comprensive, tra l’altro, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità di disoccupazione.
Ricordiamo che il periodo in cui vige il divieto di licenziamento è minore rispetto a quello triennale in cui si rende necessaria la convalida delle dimissioni, andando:
– per la lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino;
– per il lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità, per la durata dello stesso e fino ad 1 anno di età del bambino.
Lavoratore padre che non ha fruito del congedo di paternità
Per concludere, la casistica riguardante il lavoratore padre è stata oggetto di un ulteriore approfondimento da parte dell’Ispettorato, a fronte di numerose richieste riguardanti la necessità di convalidare le dimissioni in caso di mancata fruizione del congedo di paternità. Con la nota n. 749 del 25 settembre 2020, l’Ispettorato ha chiarito che la convalida va sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità, rendendosi necessaria, in tal caso, una dichiarazione del lavoratore con cui si rende nota la conoscenza, da parte del datore di lavoro, della situazione familiare (anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore).
Viceversa, la mancata conoscenza da parte del datore di lavoro dello stato di paternità del lavoratore non comporterebbe alcuna conseguenza in caso di mancata convalida delle dimissioni.