Dopo l’approfondimento dedicato al costo del lavoro – quindi alle spese sostenute dal datore di lavoro per mantenere in forza un dipendente – non potevamo non soffermarci sulla situazione contraria, quella relativa ai costi derivanti dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
Dimissioni o licenziamento?
L’interruzione del rapporto di lavoro può avvenire per volontà del lavoratore o del datore di lavoro, differenziandosi, a seconda del soggetto da cui ha origine l’iniziativa, in dimissioni o in licenziamento.
In entrambi i casi, al lavoratore che cessa la sua attività lavorativa spetta la liquidazione degli oneri differiti, ossia una serie di somme maturate durante il periodo contrattuale ma non erogate mensilmente come avviene per altri elementi retributivi.
Quali sono gli oneri differiti a cui ha diritto il lavoratore?
Tanto al lavoratore dimissionario quanto al lavoratore licenziato dovranno essere corrisposti i seguenti elementi retributivi:
- Ferie non godute + relativi contributi c/azienda
- Permessi non goduti + relativi contributi c/azienda
- Ratei delle mensilità aggiuntive maturati + relativi contributi c/azienda
- TFR
Appare evidente, quindi, l’importanza di una gestione delle ferie e dei permessi che sia il più possibile in linea con le disposizioni di legge, volta ad evitare accumuli che finirebbero per tradursi in un aggravio di costi in caso di cessazioni improvvise. Se vuoi approfondire l’argomento puoi consultare il nostro articolo relativo alle ferie nel rapporto di lavoro.
Quali sono gli ulteriori costi a carico del datore di lavoro?
Il datore di lavoro, in aggiunta a quanto sopra menzionato, potrebbe trovarsi a sostenere dei costi ulteriori legati alla specificità della cessazione.
- Licenziamento: nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi da una volontà del datore di lavoro questo dovrà sostenere i costi del contributo aziendale di recesso, meglio noto come ticket di licenziamento.
Il contributo, dovuto come finanziamento dell’indennità di disoccupazione, spetta in proporzione ai mesi di anzianità lavorativa, prendendo in considerazione le porzioni di mese superiori a 15 giorni fino ad un massimo di 3 anni di anzianità.
L’importo annuo, pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione, ammonta a 557,92 euro mentre il contributo massimo per i 3 anni è pari a 1.673,76 euro.
- Licenziamento senza preavviso: nel caso in cui il datore di lavoro non intenda rispettare il periodo di preavviso previsto dal CCNL applicato dovrà corrispondere al lavoratore la relativa indennità. L’indennità sostitutiva del preavviso si sostanzia nella corresponsione della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel caso in cui avesse lavorato durante il periodo di preavviso.
Il preavviso deve essere necessariamente lavorato e, per questo, in caso di ferie o di eventi di malattia il suo decorso rimane sospeso. Sull’indennità sostitutiva del preavviso il datore di lavoro è tenuto a versare la normale contribuzione INPS.
Dott.ssa Paola Pecchia