

Il lavoro minorile in Italia è vietato dal 1967, esistono però delle eccezioni che permettono lo svolgimento di attività lavorativa da parte di minori, ma è necessario distinguere due categorie al fine di capire a quale attività, un minore, potrà essere adibito.
La legge distingue due categorie di minori, in ragione dell’età e del fatto che abbiano concluso o meno il periodo di istruzione obbligatoria. L’appartenenza all’una o all’altra categoria ha dirette conseguenze sulle attività lavorative cui il minore può essere adibito.
Per obbligo scolastico si intende quel periodo che ha inizio intorno ai 6 anni di età, con l’ingresso nella scuola primaria e termina, in generale, a 16 anni, dopo 10 anni di istruzione scolastica.
I bambini (soggetti fino a 15 anni di età o con obbligo scolastico non concluso)
Per tale categoria non è possibile adibirli al lavoro con l’eccezione per attività:
- di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;
- nel settore dello spettacolo;
Gli adolescenti (sono considerati tali i giovani dai 15 ai 18 anni non compiuti, non soggetti ad obbligo scolastico)
Per tale categoria è possibile adibire i ragazzi alla generalità dei settori, escluse particolari attività vietate dalla legge, a tutela della loro integrità psicofisica. Sono escluse tutte quelle attività relative a mansioni che espongono a determinati agenti fisici, biologici e chimici.
Il contratto di lavoro con i minori
Ai minori di diciotto anni che concludono un contratto di lavoro è riservata una particolare tutela diretta a salvaguardarne la sicurezza, ad assicurare loro una parità di trattamento retributivo con i lavoratori maggiorenni e a tutelare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Prima di attivare un rapporto di lavoro con un minore, è necessario ottenere l’idoneità all’attività lavorativa, sottoponendo il giovane ad una visita medica preassuntiva, da compiere prima di iniziare l’attività lavorativa.
La visita medica preassuntiva va effettuata dal medico del lavoro che dovrà verificare lo stato di salute del giovane e stabilire l’idoneità alla mansione che dovrà andare a svolgere in caso di esito positivo. Ottenuta l’idoneità alla mansione, la visita medica dovrà essere ripetuta annualmente, a meno che, tra la prima visita e la seconda, il giovane non compi 18 anni, a quel punto, il lavoratore sarà soggetto ai normali obblighi di sorveglianza sanitaria previsti dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
Circa l’orario di lavoro dei minori di età compresa tra 16 e 18 anni, non può superare:
- le 8 ore giornaliere;
- le 40 ore settimanali;
L’orario di lavoro dei minori non può oltrepassare le 4 ore e 30 minuti senza interruzioni, con orario maggiore giornaliero, dovrà essere concessa una pausa intermedia di almeno 1 ora.
Va assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi e coincidenti con la domenica. Solo per comprovate ragioni tecnico organizzative, il periodo di riposo può essere ridotto senza però scendere mai sotto le 36 ore consecutive.
Per quello che riguarda gli aspetti retributivi, ai minori va assicurata parità di trattamento a parità di lavoro.
Il rapporto di lavoro con i bambini
I bambini possono essere adibiti al lavoro per le attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e nel settore dello spettacolo. Tuttavia, poiché sono privi della capacità di agire e della capacità lavorativa, per essere adibiti al lavoro è necessario che:
- vi sia l’assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale;
- si tratti di attività non pregiudizievole per la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore.
Per adibire i bambini al lavoro è necessario che venga rilasciata un’apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente: alla domanda di autorizzazione va allegato l’assenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale.
Le Sanzioni
Violazione | Sanzione |
Adibizione al lavoro dei bambini in attività lavorative diverse da quelle di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e del settore dello spettacolo | Arresto fino a 6 mesi |
Mancato rispetto dell’età minima richiesta per l’ammissione al lavoro, pur in presenza dell’assolvimento dell’obbligo scolastico | In alternativa: – arresto non superiore a 6 mesi – ammenda fino a € 5.164 |
Effettuazione di attività formativa senza l’autorizzazione dell’ITL | Amministrativa: fino a € 2.582 |
Impiego di adolescenti in attività vietate, salvo che nelle ipotesi consentite dalla legge | Arresto fino a 6 mesi |
Mancato rispetto delle disposizioni in merito allo svolgimento, da parte degli adolescenti di lavori gravosi per motivi didattici o di formazione professionale | In alternativa: – arresto non superiore a 6 mesi – ammenda fino a € 5.164 |
Inosservanza delle disposizioni relative all’impiego di adolescenti in lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi, salvo che nelle ipotesi consentite dalla legge | Amministrativa: da € 516 a € 2.582 |
Inosservanza delle disposizioni relative alla durata massima dell’orario di lavoro | In alternativa: – arresto non superiore a 6 mesi – ammenda fino a € 5.164 |
Inosservanza delle disposizioni relative al lavoro notturno, salvo che nelle ipotesi consentite dalla legge | In alternativa: – arresto non superiore a 6 mesi – ammenda fino a € 5.164 |
Inosservanza delle disposizioni relative all’impiego degli adolescenti nelle ore notturne nei casi di forza maggiore | Amministrativa: da € 516 a € 2.582 |
Inosservanza delle disposizioni relative ai riposi intermedi | Amministrativa: da € 516 a € 2.582 |
Inosservanza delle disposizioni relative al rispetto di quanto stabilito dall’ITL sulla durata massima dei lavori gravosi o pericolosi e sui relativi riposi intermedi | In alternativa: – arresto non superiore a 6 mesi – ammenda fino a € 5.164 |
Inosservanza delle disposizioni relative al riposo settimanale | In alternativa: – arresto non superiore a 6 mesi – ammenda fino a € 5.164 |
Mancata informativa in materia di sicurezza sul lavoro | In alternativa: – arresto non superiore a 6 mesi – ammenda fino a € 5.164 |
Inosservanza delle disposizioni relative alla visita preassuntiva e a quelle periodiche | In alternativa: – arresto non superiore a 6 mesi – ammenda fino a € 5.164 |
Ulteriore impiego del minore risultato inidoneo a seguito di visita medica | Arresto fino a 6 mesi |
Mancata comunicazione dell’esito delle visite mediche | Amministrativa: da € 516 a € 2.582 |
Adibizione al lavoro di bambini senza la preventiva autorizzazione dell’ITL | Arresto fino a 6 mesi |
Impiego dei minori in attività culturali e dello spettacolo in genere, senza l’autorizzazione dell’ITL | Amministrativa: fino a € 2.582 |
Conclusione
In conclusione, il lavoro con soggetti minori è chiaramente possibile ma è necessaria una attenzione maggiore nel rispettare le disposizioni imposte dalla legge. Impiegare giovani sul lavoro richiede maggiori adempimenti e accortezze al fine di preservare l’integrità di giovani che si affacciano, probabilmente, per la prima volta nel mondo del lavoro.
Consigliamo di non sottovalutare gli aspetti legati alla contrattualizzazione di minori per non rischiare di incorrere nelle sanzioni elencate ed in primis per non mettere a rischio i giovani lavoratori.
Dott. Massimiliano Scorza