Con questo articolo prosegue la rubrica del “cosa facciamo” e nello specifico affronteremo la questione delicata della denuncia da effettuare in caso di infortunio occorso ad un lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni oppure nel percorso da e verso il luogo di lavoro.
Premesse necessarie
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione accorsa al lavoratore durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (si intende che il lavoro ha determinato il rischio dell’infortunio), causata da evento violento da cui può derivare un’inabilità al lavoro:
– permanente (assoluta o parziale);
– temporanea assoluta (comporta l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni).
L’infortunio può comportare, in alcuni casi, la morte del lavoratore.
Infortunio in itinere
L’assicurazione INAIL comprende anche l’infortunio “in itinere”, cioè quello occorso ai lavoratori durante il “normale percorso”:
– di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
– che collega due luoghi di lavoro, in caso di lavoratore con più rapporti di lavoro;
– di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale.
L’utilizzo di un mezzo di trasporto privato espone il lavoratore ad un maggiore rischio di infortunio “in itinere”. In tal caso l’assicurazione opera purché esso sia necessario in quanto:
– mancano mezzi pubblici, oppure
– esistono mezzi pubblici ma non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro, oppure sono eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.
Cosa fare in caso di infortunio
In caso di infortunio il lavoratore ha i seguenti obblighi da rispettare:
- Informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità;
- Fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso;
- Sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche ritenute necessarie dall’INAIL;
- Rendersi reperibile in determinate fasce orarie durante l’assenza per infortunio sul lavoro, come per le assenze per malattia.
Il datore di lavoro ha, dal canto suo, l’onere di:
- Effettuare una denuncia all’INAIL per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni esclusivamente in via telematica;
- Effettuare una comunicazione telematica all’INAIL per infortuni con prognosi inferiore a 3 giorni esclusivamente in via telematica;
- Rispettare le seguenti tempistiche di invio della denuncia telematica: 2 giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico e 24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte. (il mancato rispetto dei tempi indicati farà scattare un’automatica sanzione pari a
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.
Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
Cosa faremo per conto dei nostri clienti
Una volta ricevuta la comunicazione di infortunio da parte del Cliente, richiederemo le seguenti informazioni utili ad effettuare la denuncia telematica attraverso il sito dell’INAIL:
- Luogo dettagliato dell’evento;
- Specifica dell’indirizzo dell’evento;
- Se infortunio presso altra azienda sarà necessario indicarci il codice fiscale e ragione sociale dell’azienda ospitante;
- Data evento;
- Ora evento;
- Orario inizio attività lavorativa nel giorno dell’evento in quanto è necessario specificare a quale ora lavorativa è occorso l’infortunio;
- Orario di abbandono del luogo di lavoro;
- Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato medico;
- In che modo è avvenuto l’infortunio (descrivere la dinamica dell’avvenimento);
- Tipo di lavorazione stava svolgendo il lavoratore nel momento del’infortunio;
- Descrizione particolareggiata dell’infortunio (cosa è successo per cui è avvenuto l’infortunio e conseguenze dell’evento avvenuto);
- Natura e sede della lesione dettagliata.
Considerando che i termini per denunciare l’infortunio decorrono da quando il datore di lavoro viene in possesso dei documenti utili alla denuncia, raccomandiamo di informare tempestivamente lo studio al fine di poter rispettare i termini imposti ed evitare di incorrere nella sanzione automatica sopra indicata.
Nel caso in cui la prognosi di infortunio, già oggetto di comunicazione a fini statistici e informativi, venga successivamente prolungata oltre i 3 giorni, il datore di lavoro deve inoltrare l’ordinaria comunicazione/denuncia di infortunio (art. 53 DPR 1124/65). A tal fine può convertire la comunicazione già inviata integrandola con le informazioni necessarie ai fini assicurativi.
Differenza con la malattia
Dal punto di vista operativo, la grande differenza tra malattia ed infortunio consiste proprio nel dover denunciare l’infortunio all’INAIL ed alla pubblica sicurezza nei tempi previsti dalla normativa a differenza della malattia che invece viene comunicata dal medico direttamente all’INPS e che viene gestita a posteriori durante l’elaborazione del Libro Unico del Lavoro senza ulteriori oneri a carico datore di lavoro.
Tale differenza impone a tutti i datori di lavoro maggiore attenzione nei casi di infortunio, dovendo comunicare al professionista incaricato le informazioni utili alla denuncia telematica. Anche nei casi di evento lesivo apparentemente senza conseguenze, consigliamo sempre di chiedere supporto al professionista per valutare eventuali comunicazioni (al lavoratore stesso o all’INAIL) utili a scongiurare l’applicazione delle sanzioni per omessa o tardiva denuncia di infortunio.
Trattamento economico del periodo di infortunio
Nel caso in cui l’infortunio abbia provocato uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro, la retribuzione deve essere corrisposta dal datore di lavoro per il giorno dell’infortunio e i 3 giorni successivi e dall’INAIL dal 4° giorno successivo all’infortunio fino a guarigione.
I contratti collettivi potranno prevedere l’obbligo del datore di lavoro di integrare l’indennità INAIL.
Conclusione
Consigliamo di porre sempre molta attenzione nel comunicare tempestivamente ogni avvenimento al proprio professionista e di reperire le informazioni sopra elencate al fine di effettuare una denuncia esaustiva a prova di verifica assicurativa da parte dell’Ente.