Le ferie rappresentano delle giornate di astensione dal lavoro retribuite, il cui fine è quello di consentire al lavoratore il reintegro delle energie. La loro fruizione, come sancito dalla nostra Costituzione al comma 3 dell’art. 36, rappresenta un diritto irrinunciabile del lavoratore.
L’art. 10 del d.lgs. 66/2003 disciplina la misura minima delle ferie spettanti per un anno di servizio, fissando il limite in quattro settimane. Tale minimum può essere superato dalla contrattazione collettiva che, a sua volta, può prevedere una durata minima superiore o criteri di calcolo differenti dei giorni (ad esempio esprimendo le ferie in giorni lavorativi invece che in settimane).
Il rateo mensile di ferie si considera validamente maturato nel caso in cui la frazione di mese lavorata sia superiore a 15 giorni.
Quando vanno godute le ferie?
Come anticipato in apertura, la fruizione delle ferie rappresenta un diritto irrinunciabile del lavoratore; ciò significa che qualsiasi patto contrario, sia esso contenuto in un contratto collettivo o in un contratto individuale, deve considerarsi nullo.
Il periodo minimo annuale di ferie retribuite va goduto:
– almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione. Tali settimane, qualora il lavoratore ne faccia richiesta, devono essere obbligatoriamente fruite in modo consecutivo;
– le restanti 2 settimane (o il periodo residuo inferiore), entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Esempio
Ferie spettanti nell’anno 2022: 4 settimane
– 2 settimane devono essere godute entro il periodo di maturazione (ad esempio se tale periodo coincide con l’anno civile, entro il 31 dicembre 2022);
– 2 settimane devono essere godute entro il 30 giugno 2024.
Resta possibile per la contrattazione collettiva prevedere limiti e termini diversi per il godimento delle ferie nell’anno di maturazione, purché la funzione del periodo feriale così come individuata dalla Costituzione non venga vanificata.
Quali sono le modalità per beneficiare delle ferie maturate?
La fruizione delle ferie può avvenire sotto forma di ferie collettive (con sospensione totale o parziale dell’attività produttiva) o di ferie individuali (con continuazione regolare dell’attività produttiva).
In ogni caso, l’esatta determinazione del periodo feriale spetta al datore di lavoro mentre al lavoratore è consentito solo indicare il periodo entro il quale intende fruirne.
Ferie non godute ed indennità sostitutiva
Le ferie non godute entro i termini di legge devono in generale essere differite, in applicazione del c.d. divieto di monetizzazione.
Le ferie possono essere monetizzate solo in alcune specifiche circostanze:
– In caso di giorni che eccedano il periodo minimo legale di 4 settimane;
– In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno.
È possibile fruire in anticipo di ferie non ancora maturate?
Se il lavoratore fruisce di un numero di giorni maggiore rispetto a quelli maturati il datore di lavoro può:
– Pagare l’intera retribuzione e detrarre dal successivo periodo di maturazione i giorni goduti in più;
– Pagare la retribuzione decurtata di una somma corrispondente ai giorni di ferie non maturati.
Malattia insorta durante il periodo di ferie
Il diritto ad un periodo di interruzione dall’attività lavorativa ha come scopo primario quello di garantire il recupero psico-fisico da parte del lavoratore; per tale ragione, l’insorgenza della malattia durante le ferie determina la sospensione del loro godimento.
Resta un obbligo del lavoratore quello di munirsi tempestivamente di certificazione medica che attesti lo stato di malattia. Così facendo, il lavoratore conserverà il diritto a fruire delle ferie non più godute una volta terminato il periodo di malattia e previo nuovo accordo con il datore di lavoro.
L’illegittimo diniego al dipendente di usufruire delle ferie, oltre ad essere sanzionato in via amministrativa, può provocare anche un danno non patrimoniale che il datore di lavoro è tenuto a risarcire nel caso in cui il lavoratore riesca a dimostrare il nesso di causalità fra il danno arrecatogli e la mancata fruizione del periodo di ferie.
Dott.ssa Paola Pecchia