Scadenza Acconto Iva 2019
In questi ultimi articoli abbiamo voluto approfondire e rendervi partecipi delle scadenze del mese di dicembre questo perché l’erario e ovviamente lo Stato non ci lascia liberi di festeggiare senza pensare ai famosi “acconti” delle imposte.
Ecco quindi che non poteva mancare, prima di fine anno, l’acconto dell’Iva che arriva puntuale a dicembre a bussare alle nostre porte per concludere l’anno in bellezza.
Che si fa in questi casi? Si apre la porta o si chiude e si rimanda più in là?
Intanto vi aiutiamo a capire cosa vi viene richiesto e perché, sperando che possiate, tra le righe, trovare un senso a tale richiesta di acconto che un senso, a nostro avviso, non lo ha.
Richiesta dell’acconto
I contribuenti soggetti passivi Iva devono provvedere al versamento dell’acconto Iva 2019 entro il prossimo 27 dicembre, il cui ammontare va definito utilizzando uno dei seguenti metodi:
- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo delle operazioni effettuate.
Il versamento va effettuato tramite modello F24, indicando come periodo di riferimento il 2019.
I tre metodi di calcolo:
1. Metodo storico: il calcolo dell’acconto mediante il metodo storico è semplice ed è quello maggiormente utilizzato dai contribuenti. Prevede che il versamento da effettuare sia pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito) ottenuta da uno o più righi delle comunicazioni liquidazioni periodiche inviate o della dichiarazione Iva 2019 presentata per l’anno 2018.
Ricordiamo a tal proposito che, a partire dalla dichiarazione IVA 2018, il quadro VH doveva essere compilato esclusivamente nel caso in cui, attraverso la dichiarazione stessa, si sia proceduto alla correzione delle liquidazioni periodiche precedentemente trasmesse.
2. Il metodo previsionale: se il contribuente sceglie di calcolare l’acconto utilizzando il metodo previsionale, dovrà procedere ad una stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento.
Deve, quindi, conoscere con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno, in quanto, trattandosi di una stima, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati).
3. Il metodo analitico: consiste, invece, nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione dell’imposta che tiene conto dell’IVA relativa a operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo:
- 01.12.2019 – 20.12.2019, per il contribuente mensile;
- 01.10.2019 – 20.12.2019, per il contribuente trimestrale;
- operazioni poste in essere fino al 20.12.2019, ma non ancora fatturate o registrate.
Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2019 o terzo trimestre 2019).
Scomputo dell’acconto
L’acconto così determinato verrà poi scomputato dall’ imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata:
- per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2020);
- per il quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2020);
- o dalla liquidazione annuale per l’anno 2019 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2020, anche a rate).
Termini e modalità di versamento
L’acconto IVA non può essere rateizzato e dovrà essere versato (solo se di importo pari o superiore a € 103,29) mediante modello F24 entro il 27 dicembre, esclusivamente in via telematica.
Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali;
e dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, l’anno 2019.
L’importo dell’acconto Iva, in sede di presentazione del modello F24, può essere compensato con altre imposte o contributi a credito.
Soggetti esclusi dal versamento
Sono, invece, esclusi dal versamento:
• i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
• i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta;
• i soggetti per i quali l’acconto dovuto è inferiore a € 103,29;
• i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
• i contribuenti che hanno cessato l’attività o la cesseranno nel 2019, e in ogni caso coloro che l’hanno cessata anteriormente all’ 01.12.2019, se mensili, ovvero all’ 01.10.2019 se trimestrali;
• i soggetti che applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011);
• i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
• i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2019 con applicazione del regime ordinario;
• le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (L. 398/91);
• i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
• i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72).
Mancato versamento
Ricordiamo che per le somme non versate oppure versate in misura minore rispetto al dovuto si applica la sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’imposta non versata.
Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati tramite ravvedimento operoso. In questo caso durante la compilazione del modello F24 oltre ad utilizzare i codici tributo sopra indicati, bisogna anche utilizzare i seguenti codici tributo:
- 8904 per la sanzione;
- 1991 per gli interessi.
Conclusioni
Vi consigliamo quindi di tenere a mente la scadenza del 27 dicembre per concludere l’anno e ricordarvi di versare, se dovuto, l’importo dell’acconto tenendo presente tutto quello che abbiamo anticipato.