Con la Legge di Bilancio 2018, il Governo ha approvato il divieto di pagamento degli stipendi in contati.
LA NORMATIVA
La normativa, di cui all’articolo 1 comma 910 (Legge 205 del 27 dicembre 2017), introduce in definitiva, la c.d. “tracciabilità degli stipendi”, il cui obiettivo, è quello di tracciare ogni pagamento nei confronti dei lavoratori.
LA NORMATIVA ENTRERÀ IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2018.
IL DIVIETO
Ai datori di lavoro o committenti è fatto divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore.
LAVORATORI INTERESSATI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a termine;
- Contratto di lavoro a tempo parziale o part-time;
- Contratto di apprendistato;
- Collaborazione coordinate e continuative o cococo;
- Lavoro intermittente o accessorio o a chiamata;
- Contratti di lavoro con soci di cooperative;
- Qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
LAVORATORI ESCLUSI
- Lavoratori domestici;
- Lavoratori della Pubblica Amministrazione;
NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO
A sostituzione del denaro contante, i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- Bonifico sul conto corrente indicato dal lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- Assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (“L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”).
SANZIONI
Per chi viola il divieto di pagamento in contanti, sono previste sanzioni che vanno da 1.000 a 5.000 euro.
Si fa presente inoltre che “La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.