Hai aperto la Patita Iva e sei un lavoratore autonomo? Sei un socio/lavoratore di una srl o snc? Chi pensa ai tuoi contributi previdenziali? In quale gestione dovresti iscriverti e quali sono le differenze?
Cerchiamo di far luce su quelle che oggi sono le gestioni previdenziali più diffuse e obbligatorie per chi svolge attività d’impresa e non, in Italia.
Gestione Commercianti
Sono obbligati all’iscrizione presso la gestione Inps commercianti, coloro che esercitano attività commerciali, turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi, anche finanziari, e le relative attività ausiliarie.
I requisiti richiesti per la qualifica di commerciante differiscono, però, a seconda che l’attività sia esercitata da persone fisiche o da persone giuridiche (società). Ciò che comporta l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non è, comunque, la nascita dell’impresa, perché ad essa deve essere collegato l’esercizio dell’attività in via abituale e prevalente. Nello specifico, devono obbligatoriamente iscriversi presso la gestione Inps commercianti:
- i titolari e i gestori “in proprio” di imprese che risultano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari (parenti e affini entro il 3° grado) che hanno la piena responsabilità della loro ditta o società;
- i familiari/coadiutori preposti al punto di vendita che partecipano al lavoro aziendale nell’impresa commerciale con carattere di abitualità e prevalenza. Questi lavoratori devono essere iscritti alla gestione commercianti, a meno che non siano assicurati come lavoratori dipendenti.
Quali soci devono iscriversi alla gestione Inps commercianti?
Se l’attività commerciale è svolta in forma di società, l’iscrizione all’Inps commercianti è obbligatoria per i soci che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e non ai “soli” soci di capitale.
Se si è socio/lavoratore e anche amministratore della società?
E’ obbligatoria sia l’iscrizione presso Inps commercianti che presso la gestione separata dell’Inps, in quanto deve essere assoggettata a contribuzione sia l’attività d’impresa che l’attività professionale in qualità di amministratore.
Gestione Artigiani
Sono obbligati all’iscrizione presso la gestione Inps artigiani, coloro che svolgono un’attività di produzione di beni e semilavorati o di prestazione di servizi, ad esclusione delle attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime.
E’ importante definire la figura di imprenditore artigiano come colui che “esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo“.
Sostanzialmente, dunque, l’impresa artigiana si differenzia dall’impresa commerciale per la presenza di:
- un’attività personale e professionale nel processo produttivo da parte dell’imprenditore che nell’impresa commerciale può essere, invece, assente. Inoltre il legislatore ha previsto taluni vincoli oggettivi con riferimento alle attività che possono essere definite “artigianali” nonché alle dimensioni dell’impresa stessa e alla sua forma giuridica.
In caso di esercizio dell’attività in forma di impresa individuale?
L’obbligo assicurativo sussiste per l’imprenditore e per i familiari coadiuvanti del titolare dell’impresa, intendendosi come tali i familiari dell’iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell’azienda e che non siano già compresi nell’obbligo assicurativo.
In caso di esercizio dell’attività in forma societaria?
L’obbligo assicurativo per i soci è subordinato al fatto che:
- gli stessi esercitino la loro attività con carattere di professionalità, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo inteso nel suo complesso;
- che costoro assumano la piena responsabilità per le obbligazioni della società.
Nei casi di esercizio in forma societaria la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve però svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nell’impresa il lavoro deve avere funzione dominante sul capitale (es. la maggioranza dei soci lavoratori deve detenere la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti come assemblea e consiglio di amministrazione).
Scoprigli obblighi contributivi nel nostro articolo di approfondimento: La contribuzione INPS per i soci di Srl o Srls.
Gestione Separata
Sono obbligati ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata istituita presso l’INPS tutti i professionisti per i quali non esiste un Albo o una Cassa di previdenza. Inoltre l’attività svolta deve essere abituale ma non deve avere natura d’impresa.
Chi deve versare i contributi previdenziali alla Gestione separata INPS?
Le categorie più comuni per cui sussiste l’obbligo di iscrizione, sono:
- i CO.CO.CO, collaborazione coordinata continuativa;
- i lavoratori autonomi occasionali che dichiarano di percepire un reddito annuo lordo superiore ai 5.000 euro;
- i venditori “porta a porta” che hanno un reddito lordo annuo superiore ai 5.000 euro;
- i beneficiari di assegni di ricerca e di borse di studio erogate per i dottorati di ricerca;
- gli amministratori locali;
- gli associati in partecipazione;
- coloro che prestano servizio come lavoratori occasionali di tipo accessorio.
L’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS non coinvolge i lavoratori il cui reddito deriva dalla cessione di diritti d’autore, dalla indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, dalla partecipazione agli utili e soci fondatori di società per azioni, sapa e srl.
Consigliamo vista la diversità e complessità delle Gestioni Previdenziali Inps di farsi seguire sempre da un Professionista.
In base allo svolgimento dell’attività dell’imprenditore e della situazione personale lavorativa potrà consigliare procedure e pratiche necessarie per l’iscrizione più attinente senza incorrere in sanzioni.
Dott.ssa Stefania Sestili
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