Associazione sportiva dilettantistica (ASD)
Brevi passaggi per la costituzione
L’associazione è comunemente definita un ente, caratterizzato dall’organizzazione di più persone fisiche o giuridiche al fine di perseguire uno scopo comune non di lucro.
Del diritto di associarsi liberamente ne fa menzione l’art. 18 della Costituzione Italiana, inoltre, alle associazioni (e fondazioni) sono dedicati gli articoli dal 14 al 38 del codice civile.
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) è un’associazione con finalità sportive, senza scopo di lucro. Essa gode di significative agevolazioni fiscali, derivanti dall’affiliazione ad una Federazione Nazionale Sportiva o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Gli atti fondamentali
I due atti fondamentali per costituire l’associazione sono l’atto costitutivo e lo statuto che costituisco il c.d. contratto di associazione. Essi possono essere redatti nelle seguenti forme:
- atto pubblico. Notoriamente si tratta di un atto redatto da un pubblico ufficiale (solitamente un Notaio) al quale viene attribuita pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 c.c.). Si rappresenta che l’associazione deve necessariamente essere costituita tramite atto pubblico qualora si decida di adottare la forma della Società ovvero della Onlus.
- scrittura privata autenticata. L’atto verrà redatto senza la presenza del pubblico ufficiale, tuttavia, quest’ultimo si limiterà ad autenticarne le sottoscrizioni attribuendogli piena prova nei confronti di coloro che lo hanno sottoscritto, nonché data certa.
- scrittura privata semplice. Si tratta di una scrittura non avente valore di prova legale, essendone possibile il disconoscimento. Per costituire un’associazione, sarà necessario registrare l’atto costituivo e lo statuto presso l’Agenzia delle Entrate (scrittura privata riconosciuta).
Un ulteriore aspetto di cui si deve tener conto quando si vuole costituire un’associazione è l’autonomia patrimoniale che gli si vuole attribuire. Essa caratterizza il livello di indipendenza del patrimonio dell’associazione rispetto agli associati.
Associazioni riconosciute e non
In particolare, le associazioni riconosciute godono di personalità giuridica, acquisita tramite iscrizione presso le Prefetture ove istituito il “Registro delle Persone Giuridiche”.
Detta iscrizione, produce effetto di pubblicità costituiva, attribuendo la c.d. autonomia patrimoniale perfetta all’associazione. Ciò significa che, relativamente ai debiti contratti, gli associati ne risponderanno nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, non essendo possibile per i creditori dell’associazione andare ad intaccare il loro patrimonio personale.
Si evidenzia che, l’associazione per poter essere riconosciuta deve necessariamente essere costituita a mezzo di atto pubblico.
Nel caso delle associazioni non riconosciute, invece, non essendo stata ottenuta la personalità giuridica, le eventuali responsabilità ricadranno, altresì, su coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione ed anche oltre il limite del patrimonio dell’associazione (c.d. fondo comune).
Affiliazione
Ultimo passaggio, sarà poi l’affiliazione dell’Associazione ad un ente di promozione sportiva per potersi iscrivere al CONI. Solo in tal modo sarà possibile accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Adesione al regime della legge 398/1991
Qualora l’Associazione abbia intenzione di beneficiare del regime previsto dalla Legge 398/1991, è opportuno darne comunicazione (tramite compilazione del relativo modulo di adesione) alla SIAE territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale dell’Associazione. Detta comunicazione dovrà essere presentata, entro l’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolato (art. 9, comma 2, D.P.R. 544 del 1999).
In caso di mancata comunicazione, si ricorda che, con Circolare 18/E del 1 Agosto del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è sufficiente il comportamento concludente e l’opzione nel quadro VO, per poter beneficiare del regime previsto dalla Legge 398/1991, fermo restando l’applicabilità delle sanzioni di legge (l’art. 11 D. Lgs n. 471/1997 prevede una sanzione che va da € 250,00 ad € 2.000,00).
Conclusioni
In conclusione, volendo riassumere i passaggi sopra elencati, qualora abbiate intenzione di costituire un’A.S.D. si dovrà:
- redigere un atto costitutivo ed uno statuto, in una delle forme sopra descritte;
- richiedere un codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate ed eventualmente una partita IVA (se si ha anche l’intenzione di effettuare operazioni rilevanti ai fini IVA) con l’iscrizione al REA (Repertorio delle Notizie Economiche ed Amministrative);
- registrare l’atto costitutivo e lo statuto presso l’Agenzia delle Entrate;
- affiliarsi ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, in modo così da poter venire iscritti presso il Registro Tenuto dal CONI;
- (eventuale) inviare comunicazione di adesione al regime della L. 398/1991, alla SIAE territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale dell’Associazione.
Qualora siate interessati alla costituzione di un’Associazione, lo Studio SDS & Associati sarà lieto di darvi assistenza in ogni singolo passaggio.
Avv. Fabrizio Zenobio