Segnaliamo gli ultimi chiarimenti che sono stati forniti dall’I.N.P.S. (messaggio n. 3114 del 7 Agosto 2018) in tema di “Modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001.”
Si ricorda che l’art. 33 della legge 104/92 riconosce ai familiari di soggetti disabili di richiedere al datore di lavoro permessi retribuiti e periodi di congedo straordinario. I permessi, in particolare, possono essere utilizzati ad ore oppure a giorni, per un totale di tre giornate di permesso retribuito nell’arco di un mese. Di qui le varie questioni, che hanno portato all’intervento chiarificatore da parte dell’I.N.P.S.
Vediamo meglio nel dettaglio le indicazioni fornite
1. Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive;
È stato specificato dall’I.N.P.S. che, per “lavoro a turni”, deve intendersi ogni forma di organizzazione dell’orario d lavoro diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.
Possono rientrare, ad esempio, in tale modalità organizzativa il lavoro notturno e quello prestato durante le giornate festive (compresa la domenica).
Ebbene, poiché l’art. 33 della L. 104/92 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente cioè da come si articola la prestazione lavorativa, l’INPS ha chiarito che, tale beneficio, può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica o nel caso di lavoro notturno. In tale ultimo caso, è stato specificato che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione lavorativa resta riferita ad un unico turno di lavoro che, pertanto, va considerato pari ad un solo giorno di permesso.
Infine, è stato osservato che l’eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso, dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore. A tal proposito, ai fini del calcolo delle ore mensili fruibili, viene indicato il seguente algoritmo:
orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali * 3 = ore mensili fruibili
2. Riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time;
Dopo aver ribadito il principio di non discriminazione tra il lavoratore a tempo pieno e quello a tempo parziale (come ribadito dall’art. 7 del D. Lgs. n. 81/2015) è stato osservato che:
- Nel caso di lavoro part-time verticale o misto, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, i 3 giorni di assenza retribuita dal lavoro riconosciuti dalla legge 104 dovranno essere riproporzionati. L’algoritmo da utilizzare è il seguente:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) * 3 (giorni di permesso teorici). Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
- Nessun riproporzionamento dovrà invece essere effettuato nel caso di lavoro part-time orizzontale, o negli altri casi (ad esempio quando, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno).
3. Frazionabilità in ore dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time;
È stato chiarito che, anche i lavoratori con contratto part-time (orizzontale, verticale o misto) potranno fruire dei permessi 104 ad ore. Per la determinazione del massimo numero di ore mensili di permesso riconosciuti, andrà utilizzata la seguente formula:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) * 3 (giorni di permesso teorici).
4. Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001.
Infine, come già evidenziato nella Circolare n. 53/2008, è stata ribadita la possibilità di cumulare nello stesso mese, purché in giorni differenti, i permessi 104 ed i periodi di congedo straordinario.
È stato altresì precisato, che i periodi possono essere tra di loro cumulati, senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Ciò, anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
Al contrario, è stato osservato che, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.