Che cos’è una fattura semplificata?
Ricordiamo che si tratta di una modalità in vigore dal 1° gennaio 2013, introdotta con L. n. 228/2012 e disciplinata dall’art. 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Detto articolo, in particolare, prevede che la fattura semplificata debba contenere (in deroga alle indicazioni previste dall’art. 21) almeno le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Con D.M. del 10 maggio 2019 (pubblicato nella Gazzette Ufficiale del 24 maggio 2019) è stato innalzato ad € 400,00 l’ammontare complessivo per il quale può essere emessa la fattura semplificata (anche quella rettificativa).
Nella pratica, quindi, a differenza della fattura ordinaria, basterà indicare la partita IVA o il codice fiscale del cliente e descrivere sommariamente la prestazione resa (non la natura, qualità e quantità). Inoltre, l’IVA potrà essere incorporata nel totale, dandone la specifica della percentuale applicata.
Fatture di rettifica semplificate
Per le fatture di rettifica, invece, si dovrà anche indicare il numero di fattura che viene rettificata.
L’innalzamento dell’importo fino ad € 400,00 è nell’ottica di venire ancor più incontro alle esigenze di determinati settori – quali la ristorazione o quello della cessione di beni per modesta entità – dove si effettuano numerose operazioni di carattere standardizzato.
Casi di divieto di utilizzo della fattura semplificata
Rimane l’impossibilità di emettere fatture semplificate nei seguenti casi (art. 21-bis, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972):
a) cessioni intracomunitarie (art. 41 D.L. n. 331/1993);
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”.
Avv. Fabrizio Zenobio