

Agenzia Entrate: ritenute e compensazioni in appalti e subappalti – chiarimenti
Con il D.L. 124/2019 sono state introdotte novità indirizzate al contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera, attraverso nuove modalità di versamento di ritenute e compensazioni in appalti e sub appalti ed estensione del regime di reverse charge.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
A carico di chi:
al comma 1, introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”…
Cosa impone la norma:
l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.
Quindi dovranno essere versati modelli F24 per ogni appalto oggetto di tale normativa.
Come verifica l’impresa appaltatrice:
Il comma 2 prevede che “Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale,
impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
La norma, quindi, al comma 1 pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente” e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento.
A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l’onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.
Stante l’obbligo previsto nel comma 2 di trasmettere al committente anche un “elenco nominativo di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato”, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).
L’Agenzia ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
Come pagare il modello F24:
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, ha fornito il codice identificativo da inserire nel modello F24 al fine di consentire all’impresa di effettuare i versamenti delle ritenute fiscali per i lavoratori utilizzati durante l’appalto presso ogni committente:
“09” denominato “Committente”.
Qui di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24”:
– nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
L’Agenzia precisa che i modelli “F24” sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Come ovviare a tutto questo lavoro (in alcuni casi fin troppo complesso ed approssimativo)
Si potrà certificare l’affidabilità dell’azienda con una sorta di “DURC fiscale” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, valido per 4 mesi dall’emanazione.
Sarà un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria a chiarirne le modalità di richiesta e di rilascio (ancora non note!).
Il tutto seguendo ciò che afferma il comma 5 per le imprese appaltatrici che abbiano determinati requisiti:
il comma 5 infatti prevede che le conseguenze sanzionatorie per i committenti possono essere eliminate se ci si rivolge ad imprese affidabili i cui requisiti sono indicati al comma 5:
- Risultino in attività da almeno tre anni;
- che siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
- che abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta alle quali si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni;
- Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi all’IRPEF, all’IRAP, ed alle ritenute ed ai contributi previdenziali non superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti o non vi siano provvedimenti di sospensione, con la sola eccezione di somme oggetto di piani di rateazione in corso.
I vantaggi dell’affidabilità fiscale
L’affidabilità fiscale, però, conviene anche alle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie in quanto se, in possesso della certificazione potranno continuare ad adempiere agli obblighi fiscali sulle ritenute IRPEF dei lavoratori adibiti direttamente, senza i nuovi oneri burocratici previsti dall’art. 4, e senza fornire ad ogni committente, distinto per singolo appalto e lavoratore, tutti i dati richiesti dalla norma.
Il possesso del certificato fiscale consente alle imprese della filiera:
- a) Di evitare il divieto di compensazione nei versamenti delle ritenute da reddito di lavoro od assimilato e di effettuare tanti versamenti, distinti per dipendente, con tanti F24 relativi ai vari committenti;
- b) Di evitare la compensazione con i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, maturati nei confronti dei dipendenti;
- c) Di evitare il blocco dei pagamenti da parte del committente (fino a concorrenza del 20% del valore complessivo o dell’ammontare delle ritenute non versate) in presenza di omissioni che, talora, possono essere meramente documentali (trasmissione incompleta dei dati riferiti ai lavoratori impiegati direttamente nella esecuzione di opere e servizi).
In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al rilascio del DURC Fiscale, le imprese che rientreranno nelle caratteristiche di appalto indicate dal D.L. in oggetto, dovranno attivarsi al fine di dimostrare (gli appaltatori) la regolarità dei pagamenti (ai Committenti).